20 Aprile 2024

Con la recente sentenza n. 4838 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell’art. 36 del DPR 380/2001 (TU dell’edilizia),  

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relativo all’accertamento di conformità, ed alla conseguente possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, di interventi realizzati in assenza di permesso o in difformità dallo stesso, ma conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Si ricorda in proposito che detto art. 36 (ex art. 13, L. 47/1985) dispone testualmente che «In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda».

Sulla questione il Consiglio di Stato ribadisce che l’art. 36 del DPR 380/2001 consente l’accoglimento di domande di accertamento di conformità solo in presenza della cosiddetta duplice conformità: le opere abusive possono essere oggetto di accoglimento dell’istanza solo quando esse risultino non solo conformi allo strumento urbanistico vigente alla data di emanazione dell’atto che esamina l’istanza, ma anche conformi allo strumento urbanistico vigente alla data in cui sono commessi gli abusi.

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