29 Marzo 2024

L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione od alla realizzazione dell’edificio (art. 2 allegato A comma 2) e, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di cui all’art. 3, comma 2 lettera a, asseverato dal direttore dei lavori. 

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Il direttore dei lavori deve asseverare, inoltre, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla Relazione Tecnica (art. 28 comma 1 legge 10/91) presentati all’atto della richiesta del titolo abilitativo.

La dichiarazione di fine lavori priva delle citate asseverazioni è inefficace (art. 8 comma 2).

Nel caso di cessione di immobile a titolo oneroso, se il venditore non consegna l’attestato di certificazione (oggi di qualificazione) energetica (art. 6 comma 3), il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere esclusivamente dall’acquirente (art. 15 comma 8).

Pertanto il notaio, in assenza della certificazione, non potrà stipulare l’atto in quanto viziato da nullità.

Nel caso di locazione, se il locatore non consegna o mette a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione in copia dichiarata conforme all’originale in suo possesso (art. 6 comma 4), il contratto di locazione è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dallo stesso conduttore (art. 15 comma 9) 

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