24 Aprile 2024

L’ulteriore detrazione Ici dell’1,33 per mille, prevista dalla Finanzairia 2008, va calcolata sull’unità immobiliare e le pertinenze e deve essere rapportata non alle quote di possesso, ma alla destinazione ad abitazione principale.

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L’unica deroga riguarda il coniuge non assegnatario della ex casa coniugale, in caso di separazione o divorzio, il quale ha diritto a usufruire dell’ulteriore detrazione in proporzione alla quota di possesso. A condizione, però, che non sia proprietario o titolare di altro diritto reale di un immobile adibito ad abitazione principale nello stesso Comune in cui è ubicata la ex casa coniugale. L’ulteriore detrazione, inoltre, si cumula con le riduzioni d’imposta concesse dai Comuni. Questi sono i chiarimenti che ha fornito il ministero dell’Economia, dipartimento delle Finanze .

Per determinare la somma su cui va calcolato l’1,33 per mille occorre solo fare riferimento al valore catastale di abitazione e pertinenze. Il Dipartimento ha precisato che, nonostante la norma faccia riferimento alla «base imponibile di cui all’articolo 5» del Dlgs 504/92, non è possibile estendere l’ulteriore detrazione ad altri immobili. Il contribuente non può utilizzare neppure l’eventuale eccedenza per il pagamento dell’imposta su altri immobili, né può chiedere il rimborso. Nel caso in cui l’importo complessivo delle agevolazioni sia superiore all’imposta dovuta, il contribuente non è tenuto a effettuare il versamento. Se invece l’importo delle detrazioni supera quello dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, il residuo deve essere computato per le pertinenze. Nel caso di trasferimento della residenza durante l’anno, vanno presi a base i diversi immobili adibiti ad abitazione, rispettando il tetto massimo dell’ulteriore detrazione, fissato a 200 euro. Il limite è 16,67 euro per ogni mese di possesso. Il ministero ha precisato che le modalità di calcolo non cambiano se due immobili, utilizzati come abitazione nel corso dell’anno, sono ubicati sul territorio di Comuni diversi.

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