24 Aprile 2024

L’esenzione Ici per l’abitazione principale si applica anche alle pertinenze e alle abitazioni assimilate con regolamento comunale anche se solo ai fini dell’aliquota ridotta o della detrazione.

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Le abitazioni dei residenti all’estero sono esenti solo se il comune le ha assimilate con regolamento alle abitazioni principali. Sono questi gli elementi più rilevanti che si traggono dalla lettura della risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, con la quale la direzione federalismo fiscale del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze ha fatto luce sulle varie problematiche sollevate in merito all’applicazione, in materia di Imposta comunale sugli immobili (Ici), della nuova esenzione per l’abitazione principale prevista dall’art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93, che va a sostituire integralmente l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille disposta dall’art. 8, comma 2-bis, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, introdotta dall’art. 1, comma 5, della legge finanziaria per l’anno 2008.

Viene chiarito, innanzitutto, che si tratta di una vera e propria esenzione e non di un’esclusione, come esordisce il comma 1 dell’art. 3. I contribuenti possono goderne solo se in linea di massima sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
– la sussistenza della soggettività passiva in capo a una persona fisica che possiede un immobile a
titolo di proprietà o altro diritto reale;
– l’iscrizione dell’immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;
– la concreta destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.
Per quanto riguarda quest’ultima condizione, la risoluzione rinvia alla definizione di abitazione principale che emerge dalla lettura dell’art. 8, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, il quale stabilisce che per abitazione
principale si intende quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e che
coincide con quella di residenza anagrafica, fino a prova contraria, prova che deve essere fornita dal
contribuente. Un caso, tra l’altro affrontato nella risoluzione n. 4/ DPF del 18 ottobre 2007, può essere

rappresentato dai soggetti appartenenti alle forze di polizia che prestano servizio presso un comune diverso da quello dove dimorano abitualmente e che sono costretti a fissare in questo comune la residenza anagrafi ca, indipendentemente dal fatto che dimorino abitualmente in un altro comune dove hanno l’abitazione
principale. Dal testo della risoluzione n. 12/DF si evince anche che l’esenzione deve essere riconosciuta
ai soggetti che hanno adibito l’immobile ad abitazione principale, perciò:
– se la casa è posseduta da tre soggetti di cui solo due la hanno adibita ad abitazione principale, l’Ici continua a essere dovuta da colui che non la ha destinata a tale uso;
– se il contribuente trasferisce la propria abitazione principale nel corso dell’anno in un altro immobile, l’esenzione deve essere riconosciuta a ciascuna unità immobiliare proporzionalmente al periodo dell’anno in cui si protrae tale destinazione.
Nell’esenzione rientrano anche le pertinenze dell’abitazione principale, nei limiti però eventualmente disposti dai regolamenti comunali. Se il comune non ha disposto nulla al riguardo, vale la definizione di pertinenza presente nell’art. 817 del codice civile, in base al quale sono tali quei beni destinati, dal proprietario della casa principale o da chi ha un diritto reale sulla stessa, in modo durevole a suo servizio

od ornamento. Un altro regalo per i contribuenti è costituito dal fatto che l’art. 1 del dl n. 93 del 2008 stabilisce espressamente che l’esenzione opera per tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè il 29 maggio 2008, ha assimilato alle abitazioni principali. La risoluzione spiega che l’espressione, non propriamente tecnica, utilizzata dal legislatore comporta che:
– qualunque sia stata la terminologia utilizzata dal regolamento comunale, nel concetto di «assimilazione
» devono essere ricomprese tutte le ipotesi in cui è chiara la volontà del comune di estendere i benefici previsti per le abitazioni principali;

– l’esenzione opera indipendentemente dalla circostanza che il comune abbia assimilato dette abitazioni ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota agevolata;
– l’assimilazione deve essere prevista nel regolamento comunale vigente alla data del 29 maggio2008;

– sono, invece, esclusi dal beneficio quegli immobili che sono stati oggetto di assimilazione con regolamento divenuto esecutivo successivamente a detta data;
– i regolamenti successivi al 29 maggio non possono restringere le fattispecie di assimilazione già
riconosciute nei precedenti regolamenti.
Il legislatore ha direttamente esteso in alcuni casi particolari l’esenzione Ici e ciò è avvenuto per:

– il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L’esenzione si applica, però, nei limiti previsti dal dlgs n. 504 del 1992, che sono debitamente illustrati dalla risoluzione
n. 12/DF;
– gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli istituti autonomi per le case popolari, Iacp, nei quali devono essere ricompresi anche gli altri enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse fi nalità, comunque denominati, per esempio gli Ater.
Sono invece escluse dall’esenzione:
a) le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
b) i cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato.
In questi casi si applica la detrazione di base a euro 103,29, stabilita dall’art. 8, comma 2, del dlgs n. 504 del 1992, ma anche le maggiori detrazioni oppure l’aliquota agevolata eventualmente già previste nel regolamento comunale o approvate successivamente.
Tra le abrogazioni si segnala quella dell’art. 6, comma 4, del dlgs n. 504 che consentiva ai comuni di applicare l’aliquota ridotta per le abitazioni principali che non godono dell’esenzione.
La tesi dei tecnici ministeriali è che, nonostante l’abrogazione, tale potere può comunque essere esercitato dal comune in base alla più ampia potestà regolamentare riconosciutagli dall’art. 52 del dlgs 446/97.

Fonte: Italiaoggi

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