19 Aprile 2024

Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 285/E del 07 luglio 2008
L’Agenzia delle Entrate torna sul tema delle modalità per l’accertamento di valore nelle compravendite immobiliari, materia oggetto di recenti ed importanti innovazioni normative, con la risoluzione n. 285/E del 7.7.2008, della quale sono di seguito illustrate brevemente le conclusioni.

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La regola generale per l’imposta di registro

La regola generale per l’imposta di registro prevede che per gli atti a titolo oneroso che hanno ad oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari la base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti dichiarato dalle parti nell’atto, ed in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito. Peraltro ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 52 del D.P.R. 131/1986 il potere di rettifica dei valori dichiarati risulta inibito agli uffici tributari qualora detti valori siano indicati in atto in misura non inferiore al valore catastale dell’immobile, ottenuto moltiplicando per specifici coefficienti – i cosiddetti «moltiplicatori catastali» – la rendita catastale (rivalutata del 5%) o il reddito dominicale per i terreni (rivalutato del 25%). Successivamente, con decorrenza dall’1.1.2006, il comma 497 della L. 266/2005, come modificata dalla L. 248/2006 e dalla L. 296/2006, ha introdotto la regola del cosiddetto «prezzo-valore», secondo la quale la base imponibile per le cessioni di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche è determinata in base al valore catastale, sulla base cioè del valore determinato con l’applicazione dei moltiplicatori catastali come sopra indicato, e senza possibilità di alcun tipo di rettifica. La suddetta regola del «prezzo-valore» deve essere espressamente richiesta al notaio, all’atto della cessione, dalla parte acquirente. Infine l’art. 35, comma 23-ter, della citata L. 248/2006, ha stabilito, per le compravendite immobiliari non rientranti nell’applicazione della regola sopra illustrata, la possibilità per l’amministrazione finanziaria di procedere all’accertamento sulla base del valore di mercato.
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha chiarito l’ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui sopra, specificando che l’accertamento in base al valore di mercato per tutte le compravendite per le quali non sia stata richiesta l’applicazione del «prezzo-valore» riguarda le compravendite stipulate a far data dall’11.8.2006, data di entrata in vigore della citata L. 248/2006. Da ciò consegue che per gli atti stipulati nel periodo antecedente l’11.8.2006, anche se successivo all’1.1.2006, data di entrata in vigore della L. 266/2005 che ha introdotto la regola del «prezzo-valore», trova comunque vigenza la tassazione in base al valore catastale ottenuto tramite l’applicazione dei moltiplicatori catastali, con la relativa inibizione del potere di accertamento in capo all’amministrazione finanziaria per le compravendite che rispettino detti requisiti.. Per ulteriori chiarimenti in merito alla materia dell’accertamento fiscale sulle compravendite immobiliari, oltre che alla già citata analisi redazionale, si rimanda alle circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6.2.2007 e n. 28/E del 4.8.2006.
Per approfondire clicca qui: risoluzione n. 285/E del 7 luglio 2008

Fonte:Donnegeometra

Accertamento fiscale sulle compravendite immobiliari

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