18 Aprile 2024

L’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del Direttore del 6 ottobre 2008 ha fornito indicazioni relative a modalità e termini di adempimenti e versamento dell’imposta di registro per la registrazione telematica dei contratti di locazione esenti da IVA, secondo quanto previsto dall’art. 82 del D.L. 112/2008.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 6 ottobre scorso, stabilisce le modalità di esecuzione degli adempimenti ai fini dell’applicazione delle imposte indirette, così come previsto dall’art. 82, commi 14 e 15, del D.L. 26 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con la Legge 6 agosto 2008, n. 133. In particolare, è previsto che:
– la registrazione dei contratti di locazione in corso al 25 giugno 2008 e di quelli stipulati dal 26 giugno 2008 al 6 ottobre 2008, può essere effettuata attraverso la trasmissione telematica dei soli dati del contratto, cioè omettendo l’allegazione del testo del contratto di locazione;– la registrazione telematica dei contratti di locazione stipulati dopo il 6 ottobre 2008 deve essere effettuate allegando il testo del contratto: la registrazione telematica deve infatti essere eseguita a norma dell’art. 20, comma 1, del D.M. 31 luglio 1998; per i contratti stipulati fino al 31 ottobre 2008, gli adempimenti relativi all’applicazione delle imposte indirette devono risultare eseguiti dal 1° novembre 2008 e non oltre il 30 novembre 2008; per gli altri contratti valgono invece i termini ordinari.
La base imponibile per la determinazione dell’imposta di registro è data dall’ammontare complessivo del corrispettivo pattuito; per i contratti in corso di esecuzione al 25 giugno 2008, l’imposta di registro deve essere corrisposta in relazione all’ammontare del corrispettivo dovuto per la residua durata del contratto a decorrere dal 25 giugno 2008 e può essere assolta in unica soluzione (con riduzione) o annualmente sull’importo inerente a ciascuna annualità scadente successivamente a tale data.
Qualora nel contratto il corrispettivo sia determinato solo in parte, si applica l’articolo 35 del testo unico n. 131 del 1986: l’imposta dovuta in relazione alla parte di corrispettivo indeterminata deve essere corrisposta entro venti giorni dalla sua definitiva determinazione.
Provvedimento Agenzia delle Entrate del 06/10/08

Fonte:donnegeometra

Registrazione dei contratti di locazione

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *