Trasferimento del pianerottolo, è necessario il consenso di tutti i condomini

Cassazione, Sez. II civ., 10 luglio 2007, n. 15444
Essendo le , come i pianerottoli quali componenti essenziali di esse, elementi necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile per accedere al tetto o alla terrazza di copertura,

anche al fine di provvedere alla loro , tali beni hanno natura di beni comuni ex art. 1117 c. civ., anche relativamente ai condomini proprietari dei negozi con accesso dalla strada, essendo anch’essi interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei pianerottoli, perché interessati alla (e manutenzione) della copertura dell’edificio della quale anch’essi godono.

Conseguentemente in mancanza di un titolo contrario, deve ritenersi nullo ed inefficace l’accordo intervenuto con i condomini, partecipanti all’assemblea e sottoscrittori del relativo verbale, essendo necessario il consenso di tutti i condomini espresso in un atto negoziale scritto, trattandosi di cedere i diritti reali di uso del pianerottolo del quarto piano e della sovrastante , beni condominiali.

Fonte:Donnageometra





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