29 Marzo 2024

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 457/E del 01 dicembre 2008
Le detrazioni fiscali del 36% per ristrutturazione edilizia, non utilizzate in tutto o in parte dal contribuente che vende, spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’immobile inserito in un complesso edilizio interamente ristrutturato.

È il parere delle Entrate contenuto nella risoluzione n. 457/E. Infatti, spiega l’Agenzia, con l’atto di vendita si trasferisce sull’acquirente l’onere economico sostenuto per i lavori di ristrutturazione. Chi vende, perde il beneficio fiscale per le rimanenti quote. Se lo stesso soggetto non ha comunque usufruito in precedenza della detrazione del 36%, questo non comporta la decadenza dell’agevolazione per l’acquirente. La possibilità di detrarre fiscalmente i costi della ristrutturazione per le quote future è condizionata comunque dal possesso della documentazione necessaria. L’interpello, al quale risponde la risoluzione, è stato presentato da una coppia che ha acquistato da un privato una abitazione e due garage che fanno parte di un complesso residenziale composto da 30 unità abitative, garage e posti auto. Il venditore, che a sua volta aveva in precedenza acquistato lo stesso immobile dall’impresa che ha ristrutturato il complesso, avrebbe potuto usufruire della detrazione del 36% in base all’articolo 9 della legge 448/2001, che ha esteso l’agevolazione anche all’ipotesi di acquisto di immobili facenti parte di interi fabbricati ristrutturati, specificando che la somma su cui calcolare la detrazione è pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare, risultante dall’atto di compravendita, fermo restando il limite massimo di 48mila euro. Il bonus è riconosciuto solo se il contribuente possiede la documentazione necessaria: copia della concessione edilizia, dichiarazione di ultimazione lavori, atto di compravendita da cui risulti il corrispettivo sul quale calcolare la detrazione In realtà, questo primo acquirente non ha goduto dello sgravio fiscale per i due anni in cui è stato proprietario. Ma, ribadisce l’Agenzia, questo non comporta la decadenza del beneficio. All’atto del trasferimento della proprietà alla coppia, si trasferisce anche il diritto alla fruizione delle rimanenti quote dell’agevolazione. In questo caso, dove l’acquisto avviene in comproprietà, il limite massimo sul quale determinare la detrazione scende a 24mila euro per ciascuno dei due coniugi.

Fonte:donnageometra

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *