19 Aprile 2024

La natura transitoria delle esigenze abitative del conduttore – che comporta l’esclusione della locazione dall’ambito di applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell’art. 26 lett. A della stessa legge – va accertata con riferimento agli specifici bisogni del conduttore che l’immobile locato è destinato a soddisfare al momento della conclusione del contratto;

affittasi_bignel senso che la suddetta natura transitoria va riconosciuta nell’ipotesi in cui l’abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell’immobile locato, mentre va esclusa nel caso in cui l’immobile rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. L’indagine diretta ad accertare quale delle due ipotesi ricorra nel caso concreto va compiuta avendo riguardo all’effettiva destinazione dell’immobile e con riferimento alla natura della esigenza abitativa del conduttore (desunta ad esempio dalla sua attività lavorativa nel luogo in cui è situato l’immobile, dalla disponibilità o non di un alloggio nel luogo di residenza anagrafica), e non alle espressioni letterali del contratto fatto sottoscrivere dal locatore al conduttore allorquando la dichiarata transitorietà – smentita dalla situazione di fatto – abbia costituito il mezzo, vietato dall’art. 79 L. 27 luglio 1978, n. 392, per eludere l’applicazione della normativa sull’equo canone.
* Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1992, n. 6777

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1 thought on “No alla Residenza Anagrafica nei contratti di locazione transitori

  1. Salve,
    Vorrei avere conferma di alcuni aspetti poco chiari circa il contratto di affitto transitorio:
    Mi è stato riferito da un esperto consulente immobiliare che il contratto transitorio (se le motivazioni/e certificate della transitorietà vengono in seguito a mancare) può essere ricondotto automaticamente ad un 4+4 pergiunta con canone concordato se la casa è in uno dei tantissimi comuni ad alta densità abitativa , e tutto ciò può accadere indipendentemente dalla volontà contraria del padrone di casa.

    Sarebbe (é) inaccettabile la doppia beffa per il padrone di casa che si ritrova con un contratto allungato ad otto anni senza però il canone libero ma bensì con un canone calmierato ?????

    praticamente un infame equocanone redivivo …

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