Attestato di certificazione energetica: la sua assenza legittima la risoluzione del contratto e il risarcimento danni

25 set 2009

Inserito da: vince

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Il tanto discusso attestato di certificazione energetica (ACE) dell’immobile è diventato obbligatorio dal 1° luglio e deve essere consegnato ai compratori dai venditori di immobili al momento del rogito o anche, previo accordo tra le parti, in un momento successivo.

Quindi oltre al permesso di costruire e al certificato di abitabilità, l’attestato di certificazione energetica è uno di quei documenti, relativi alla proprietà e all’uso dell’immobile che ai sensi dell’art 1477 del codice civile il venditore deve consegnare al compratore.

Poniamoci ora un problema: se l’attestato di certificazione energetica non viene rilasciato, la vendita è valida?
Ai senti degli articoli 1477-1453-1455 del codice civile la vendita non è invalida ma tuttavia l’acquirente ha la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore in quanto l’interesse primario di un acquirente d’immobile è venire in possesso di un bene che sia conforme alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica.

Pertanto se questo nuovo documento (ACE) non viene rilasciato l’acquirente non solo ha il diritto alla restituzione del prezzo versato, ma può chiedere anche il risarcimento dei danni subiti sia di tipo patrimoniali, costituiti dall’interesse negativo (spese connesse al tempo perso, spostamenti, perdita di eventuali benefici provenienti da altre trattative) e dall’interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non fosse stato posto in essere dalla controparte l’evento impeditivo del rapporto), che non patrimoniali (danni morali ad esempio).

La cosa interessa anche gli agenti immobiliari oltre che il costruttore dell’immobile poichè nel caso venga accolta un’interpretazione estensiva dell’art. 15, comma 7, del D.L. 192 del 2005, anche costui può essere reputato uno dei soggetti responsabili e sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 30.000 euro.




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