18 Aprile 2024

E’ all’esame del Consiglio di Stato la bozza del Decreto del Presidente della Repubblica che, in attuazione dell’articolo 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 192/2005, definisce “i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione”.

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La bozza di Regolamento attualmente in discussione prevede l’abilitazione “automatica” alla certificazione energetica degli edifici per alcuni titoli di studio, mentre in altri casi sarà obbligatoria la partecipazione ad uno specifico corso di formazione.

La bozza attualmente in discussione prevede che i “tecnici abilitati” alla certificazione energetica, limitatamente al proprio specifico ambito di competenza, siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
Laurea specialistica (Dm 28 novembre 2000) in:
Architettura e Ingegneria edile
Ingegneria aerospaziale e astronautica
Ingegneria chimica
Ingegneria civile
Ingegneria dell’automazione
Inegneria elettrica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale
Inegneria meccanica
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali
Scienze e tecnologie agrarie
Laurea magistrale (Dm 16 marzo 2007) in:
Ingegneria della sicurezza
Ingegneria elettrica
Ingegneria energetica e nucleare
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica
Ingeneria navale
Ingeneria per l’ambiente e per il teriitorio
Scienza e ingegneria dei materiali
Scienze e tecnologie agrarie
Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
Diploma di:
Geometra
Perito Industriale
Perito agrario
Per i laureati in fisica, matematica, urbanistica, chimica, geologia, ingegneria biomedica, elettronica, informatica e delle telecomunicazioni, e in scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio sarà obbligatorio frequentare uno specifico corso di formazione per la certificazione energetica degli edifici, tenuti da università, enti di ricerca, regioni, ordini e collegi professionali.
La preparazione dei corsi di abilitazione sarà affidata a livello nazionale ad Università, organismi ed enti di ricerca e ordini professionali mentre a livello locale le regioni potranno organizzare i corsi o autorizzare altri soggetti.

Dopo l’esame del Consiglio di Stato la bozza di regolamento dovrà tornare al Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione prevista per il mese di febbraio del prossimo anno.
Prima di allora non sono da escludere modifiche al provvedimento, dal momento che si sono levate le prime critiche da parte di alcuni ordini professionali.

Ricordiamo che il regolamento che definisce i requisiti per i certificatori troverà naturalmente applicazione nelle regioni che non hanno disciplinato autonomamente la materia (es. Lombardia, Emilia Romagna); fino alla pubblicazione del regolamento previsto del D.Lgs. 192 continueranno a trovare applicazione le norme transitorie definite dall’allegato 2 al D.Lgs. 115/2008.

Fonte: Acca

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