19 Marzo 2024

Il pagamento della provvigione può essere escluso solo nel caso in cui le originarie trattative condotte con l’ausilio del mediatore abbiano avuto esito negativo e la successiva ripresa delle stesse non sia in alcun modo ricollegabile alle precedenti o da queste condizionate. Pubblichiamo, nel rispetto della normativa della Privacy, la sentenza n. 9622/2012 emessa dal Tribunale di Roma e pubblicata in data 18 aprile 2012, in una causa patrocinata dall’avv. Giulio Corsini, nella quale viene confermato, in materia di mediazione, il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui “il diritto alla provvigione può essere escluso solo quando una prima fase di trattative avviate con l’intervento del mediatore non dia risultato positivo e possa affermarsi che la conclusione dell’affare, cui le aprti sia successivamente pervenute, sia indipendente dall’intervento del mediatore che le abbia poste originariamente in contatto, in quanto la ripresa delle trattative sia intervenuta per effetto di iniziative nuove, in nessun modo ricollegabili alle precedenti o da queste condizionate, sicchè¨possa esclusdersi l’utilità dell’originario intervento del mediatore” ( ex plurimis Cass. Civ. 15 maggio n. 6703)

Al fine del riconoscimento del mediatore alla provvigione, qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra due parti (…) per “conclusione dell’affare” dalla quale a norma dell’art. 1755 c.c. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve intendersi il compimento di un atto in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto ad agire per l’inadempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno, potendo essere anche la stipulazione di un contratto preliminare”

Fonte: bdclegal.it

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