19 Aprile 2024

Continua l’iter parlamentare del disegno di legge sulla Riforma del Condominio. È iniziato in questi giorni  l’esame in Commissione Giustizia in sede deliberante del provveidmento già approvato in prima lettura dal Senato e dalla Camera dei deputati.Ricordiamo che la Commissione Giustizia di palazzo Madama ha decretato per la riforma un giudizio in sede deliberante, che permette di evitare il passaggio in Aula del testo, arrivando ad un’approvazione in tempi rapidi.
Al termine della discussione, il Presidente della Commissione ha fissato al prossimo 6 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti.

Tra le novità della Riforma del Condominio segnaliamo:

– per la messa a norma in sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno. Scende il quorum anche per deliberare l’installazione di impianti per la produzione di energia eolica, solare o comunque rinnovabile, anche da parte di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune e l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio;

– per il cambio destinazione d’uso di locali comuni basteranno i quattro quinti;

– il regolamento condominiale non potrà vietare di possedere o detenere animali domestici;

–  è possibile ‘staccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzatosenza il benestare dell’assemblea, ma è necessario non creare pregiudizi agli altri e continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell’impianto condominiale.

– scompare il registro degli amministratori di condominio, ma rimangono alcuni requisiti per esercitare la professione (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l’amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. L’amministratore resterà in carica due anni e  potrà essere licenziato prima della fine del mandato qualora abbia commesso gravi irregolarità fiscali o non abbia aperto o utilizzato il conto corrente condominiale;

– l’assemblea condominiale può decidere la creazione di un sito internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. All’atto della nomina l’amministratore dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civileche copre gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.

– soppresso il repertorio presso ogni ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, che avrebbe dovuto contenere l’anagrafe di ogni condominio contenente le delibere condominiali, i regolamenti, i bilanci e gli atti di contenzioso.

Fonte: ediltecnico.it

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