19 Marzo 2024

Con il Provvedimento, l’Agenzia del Territorio e l’AGEA realizzano così un’importante attività di collaborazione per l’aggiornamento delle informazioni di reciproco interesse, al fine di fornire ai cittadini, ai professionisti e agli enti un servizio sempre più efficiente ed efficace.Definizione delle modalità operative per l’aggiornamento del catasto nell’ambito delle dichiarazioni per i contributi agricoli, ai sensi dell’articolo 2,
commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell’articolo 6, commi
3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, concernente il «Regolamento recante norme per l’automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari»;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ed in particolare l’articolo 3 concernente le sanzioni per omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;
Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, concernente il fascicolo aziendale;
Visto l’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale», e successive modificazioni;
Visto l’articolo 2, commi 33 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il provvedimento 29 dicembre 2006 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il provvedimento 28 febbraio 2011 del Direttore dell’Agenzia del Territorio, recante «Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docte 2 per le dichiarazioni di variazione, al catasto terreni, delle qualità di coltura o di
destinazione»;
Visto l’articolo 13, comma 14-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente
l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali;
Visto l’articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente attività e certificazioni in materia catastale Considerata la necessità di emanare il provvedimento previsto dall’articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, per stabilire le modalità con cui i soggetti interessati rendono le dichiarazioni relative all’uso del suolo, utili al fine
dell’aggiornamento del catasto;
Sentita l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, che ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. DGU.2012.921 del 15 ottobre 2012;
Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

DISPONE

(Informazioni sulla qualità delle colture)

1. Le dichiarazioni relative all’uso del suolo, rese dai soggetti interessati nell’ambito della presentazione delle domande di pagamento inoltrate agli organismi pagatori, riconosciuti dalla normativa comunitaria e previsti dalla Politica agricola comune (PAC), devono contenere anche le informazioni necessarie per consentire l’aggiornamento del catasto, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286. A tale fine, le dichiarazioni sono fornite con le modalità stabilite dal presente provvedimento.
2. Le dichiarazioni, effettuate ai sensi del presente articolo, esonerano i soggetti obbligati dall’adempimento previsto dall’articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative alle singole particelle catastali, devono contenere anche le seguenti informazioni:
a) gli identificativi catastali delle particelle oggetto di aggiornamento (provincia, comune amministrativo, comune catastale, sezione, foglio, particella ed eventuale denominatore);
b) l’uso del suolo, ai fini della corresponsione dei contributi agricoli, per ogni particella o sua porzione;
c) l’indicazione dell’eventuale avvicendamento nell’ambito di un ciclo colturale di seminativi;
d) l’indicazione dell’eventuale avvicendamento nell’ambito di un ciclo di colture ortive;
e) la potenzialità di irrigazione della particella;
f) l’indicazione se trattasi di utilizzazione parziale, ovvero completa della particella;
g) la superficie espressa in metri quadrati di ciascun uso del suolo, per ogni singolo utilizzo dichiarato nella particella;
h) la qualità colturale catastale, nel caso in cui l’uso del suolo dichiarato rientri nell’elenco di cui alla tabella 1 richiamata al paragrafo 2.2 dell’allegato tecnico,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
i) le generalità del soggetto dichiarante (cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo), unitamente alla dichiarazione sulla titolarità di un
diritto reale, ovvero sulla conduzione del fondo;
j) la conformità dell’intestazione catastale della particella con l’effettiva titolarità, qualora il dichiarante sia intestatario ovvero titolare di diritti reali sull’immobile.
In alternativa, se le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese dal conduttore del fondo, le informazioni da fornire sono quelle concernenti le generalità e il codice fiscale di almeno uno dei titolari di diritti reali sull’immobile;
k) il luogo, la data e la sottoscrizione del dichiarante.
Al fine dell’aggiornamento delle banche dati dell’Agenzia del Territorio (di seguito: Agenzia), nelle dichiarazioni di cui al comma 1 è contenuta un’apposita sezione in cui vengono dichiarati i fabbricati inclusi nell’azienda agricola e non censiti negli atti del catasto, ovvero rappresentati nella sola mappa catastale o nei soli atti censuari. Nella predetta sezione sono riportati i dati identificativi della particella nella quale ciascun fabbricato risulta ubicato.
5. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito: AGEA) assicura il coordinamento delle attività per l’aggiornamento del fascicolo aziendale, costituito ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nell’ambito della presentazione delle domande di pagamento richiamate al comma 1 di questo articolo, in modo che le domande stesse rechino tutte le informazioni previste dal presente provvedimento.

 

Fonte: agenziaterritorio.it

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