19 Marzo 2024

Dal primo gennaio 2012 è in vigore l’obbligo per le affissioni pubblicitarie di riportare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica se si vogliono evitare sanzioni.

Come stabilito dall’articolo 23 del codice è vietato ogni tipo di pubblicità che “per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione”, inoltre l’affissione di mezzi pubblicitari visibile dalla strada deve avere l’autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti, ovvero da parte dei Comuni all’interno di un centro abitato, oppure dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

Quindi devono attenersi alla medesima normativa anche i cartelli affissi dalle agenzie immobiliari le quali devono dimostrare anche la procura da parte del cliente e non devono promuovere il loro marchio mediante gli avvisi pubblicitari per la vendita e l’affitto di un immobile, in caso contrario è obbligatoria l’autorizzazione e il pagamento dell’imposta di pubblicità.

Ricordiamo infine che, per l’obbligo dell’indicazione della classe energetica e Ipe sull’immobile, ogni regione hanno deliberato le proprio regole.

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