19 Marzo 2024

Sono previste dall’Agenzia delle entrate, detrazioni degli interessi sui mutui nei casi di contratto cointestato o in caso di variazione di residenza.
Detrazione interessi in caso di contratto cointestato.
Gli interessi passivi pagati sui mutui ipotecari contratti sull’acquisto di immobile adibito ad abitazione principale, in caso in cui il mutuo sia cointestato ai coniugi, la detrazione spetta a ciascuno di essi per la quota di interessi.

Nel caso in cui uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, il beneficio spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.
Requisito indispensabile per usufruire della detrazione è di non essere solo intestatario del mutuo ma anche dell’immobile stesso.

Detrazione interessi passivi in caso di variazione di residenza.
In caso in cui il contribuente trasferisca la residenza in un altro comune per motivi di lavoro (articolo 15, comma 1, lettera b), si può continuare a fruire della detrazione degli interessi passivi.

La detrazione spetta anche se l’immobile viene concesso in locazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/2005, par. 4.5).

Il principio che consente la detrazione degli interessi passivi soltanto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale può essere derogato fino a quando sussistono i presupposti per avvalersi della deroga, vale a dire finché permangono i motivi di lavoro che hanno determinato la variazione della dimora abituale.

Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, la deroga non troverà più applicazione, con la conseguenza che il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi a partire dal periodo di imposta successivo (vedi circolare Agenzia Entrate n. 21/2010, par. 4.5).

Approfondimenti
Decreto 37/2013, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 aprile 2013
Agenzia delle Entrate: circolare 23 aprile 2010, n. 21
Agenzia delle Entrate: circolare n.12/E del 3 maggio 2013

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