19 Marzo 2024

Imu – Stabilito dal vertice di maggioranza, la riforma dell’Imu dovrà arrivare prima di ferragosto. Come era stato stabilito nei programmi del governo letta, che ha sospeso il pagamento della rata di giugno per le prime case portando la scadenza a settembre nel caso in cui non vi fosse nessuna revisione.

Fissata per il 18 luglio la prossima riunione di maggioranza verranno prese le prime decisioni concrete sui contenuti della legge. Ricordiamo che, secondo quanto scritto nel Dl, la riforma del Decreto Imu dovrà contenere forme di deducibilità per le imprese dell’imposta pagata sugli immobili utilizzati per attività produttive.

Dibattito al governo per abolizione IMU 2013

Vi è ancora dibattito all’interno della maggioranza sui contenuti della riforma imu: il Pdl spinge per abolire del tutto l’IMU prima casa, il Pd e Scelta Civica sono più propensi a una rimodulazione. In attesa, prosegue l’iter della legge di conversione, approvata alla Camera a metà giugno con alcune modifiche che però non cambiano l’impianto generale.

L’approvazione definitiva della riforma Imu deve avvenire entro il 20 luglio.

Si precisa che il decreto che ha sospeso la rata Imu di giugno su prime case e terreni agricoli è ufficialmente in vigore dal 22 maggio 2013, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 2013. Oltre all’impegno sulla deducibilità per immobili d’impresa e sulla riforma di Imu e Tares.

Imu e Tares

Per quanto riguarda la riforma Imu e Tares, nel decreto si conferma anche il progetto di una “complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare”, compreso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Quindi, prende corpo l’ipotesi di una sorta di Service Tax che assorba Imu e Tares.

C’è anche la clausola di salvaguardia, in base alla quale se entro il 31 agosto non sarà pronta la riforma, bisognerà pagare la prima rata Imu sospesa in giugno, con nuovo termine 16 settembre. Vengono anche ben specificati gli immobili su cui scatta la sospensione:

  • Prima casa e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (appartamenti di lusso, ville, castelli e palazzi storici).
  • Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
  • Imu – Terreni agricoli e fabbricati rurali (di cui all’articolo 13, commi 4, 5, 8 del Salva Italia, Dl 201/2011 convertito con la legge 214/2011).

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *