19 Marzo 2024
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Prestazione energetica – Ape: oggi in vigore il Dpr 75/2013 che regola i nuovi requisiti per professionisti e società – Legge Certificazione Energetica.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno, oggi entra in vigore il Dpr 75/2013 che stabilisce i requisiti minimi dei professionisti e società che potranno rilasciare l’Attestato di prestazione energetica (Ape) dell’edificio, subentrante al vecchio Ace, l’Attestato di certificazione energetica.

L’Ape è stato introdotto per soddisfare l’esigenza europea (Direttiva Ue 2002/91) di fornire all’acquirente o a chi prende in locazione un immobile un correlato documento che attesti il rendimento energetico, offrendo anche informazioni attinenti per poter conoscere e sviluppare eventuali miglioramenti volti ad ottimizzare il risparmio energetico dell’edificio.

Attestato di Prestazione Energetica

L’APE – l’attestato di prestazione energetica va rilasciato in caso di: nuovi edifici e opere di ristrutturazione rilevanti, a conclusione dei lavori da chi li ha realizzati, e anche dal proprietario dell’immobile in caso di vendita o locazione. L’Ape deve essere firmato da un professionista abilitato o viceversa da una società. I requisiti che definiscono l’abilitazione di un professionista sono: possesso di una laurea tecnica o di un diploma di equivalente natura e la disposizione di un certificato in grado di attestare la rispettiva esperienza nella progettazione edile ed impiantistica.

Sanzioni Previste

Obbligo Certificazione Energetica – Il certificatore che rilascia un Ape non conforme ai dettami regolamentativi, infatti, rischia di subire una multa che oscilla dai 700 ai 4.200 euro, oltre alla segnalazione all’Ordine di appartenenza cosicché lo stesso possa poi provvedere ad intervento disciplinare.
Nei confronti del direttore lavori che, una volta terminati, non presenta l’Attestato al Comune può essere applicata una sanzione compresa dai 1.000 ai 6.000 euro.
Stessa misura è estesa al costruttore, nei cui confronti la sanzione va dai 3.000 ai 18.000, e al proprietario, dai 300 ai 1.800 euro di multa.
Nel caso in cui, infine, i criteri e la classe energetica d’appartenenza non compaiono nell’annuncio di vendita o in quello d’affitto dell’immobile la multa è compresa tra i 500 ed i 3.000 euro.

Ape ha una validità di dieci anni, sempre che in tale periodo non venga in maniera tale da variarne le caratteristiche di consumo (ad esempio l’efficienza energetica degli impianti).

Prestazione energetica – Proprio su questo punto, interviene un secondo Dpr (74/2013), che entrerà in vigore sempre domani, con il quale si disciplinano gli obblighi e le responsabilità del “terzo responsabile” in materia di gestione degli impianti termici, soprattutto condominiali. In condominio, il soggetto responsabile della manutenzione e del controllo dell’impianto termico per la climatizzazione nel periodo sia estivo che invernale, e del conseguente rispetto delle disposizioni normative in materia, è l’amministratore.

Prestazione energetica – L’amministratore  può anche delegare i rispettivi oneri ad un soggetto terzo che dovrà rispondere della mancata osservanza delle norme regolanti l’impianto termico, ovviamente solo in caso in cui l’atto di assunzione di responsabilità sia stato redatto in forma scritta e controfirmato dal terzo contestualmente all’atto di delega.

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