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	<title>Immobiliare Blog &#187; Normative Immobiliari</title>
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	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Apr 2011 08:40:14 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Finanziaria 2011: le novità per le detrazioni fiscali del 55% per riqualificazione energetica di edifici</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/12/12/finanziaria-2011-le-novita-per-le-detrazioni-fiscali-del-55-per-riqualificazione-energetica-di-edific.html</link>
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		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 10:37:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>

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		<description><![CDATA[
Le novità per l&#8217;edilizia, introdotte dalla Finanziaria 2011 riguardano soprattutto la parcellizzazione delle spese per la riqualificazione energetica di edifici in dieci rate annuali, anzichè cinque. Inoltre le agevolazioni scadranno il 31 dicembre 2011.



E&#8217; questa la principale novità per la detrazione del 55% sugli interventi di riqualificazione energetica che prevede la Legge di Stabilità per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/12/riqualificazione_energetica.jpg"><img class="size-full wp-image-1881 aligncenter" title="riqualificazione_energetica" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/12/riqualificazione_energetica.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Le novità per l&#8217;edilizia, introdotte dalla <strong><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">Finanziaria</a> 2011</strong> riguardano soprattutto la <strong>parcellizzazione</strong> delle spese per la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/riqualificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con riqualificazione energetica">riqualificazione energetica</a> di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a> in <strong>dieci rate</strong> annuali, anzichè cinque. Inoltre le <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> scadranno il 31 dicembre 2011.<span id="more-1880"></span><br />
<center><script type="text/javascript"><!--
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<p>E&#8217; questa la principale novità per la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione">detrazione</a> del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/55" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con 55%">55%</a> sugli interventi di <strong>riqualificazione energetica</strong> che prevede la Legge di Stabilità per il 2011 (ai più nota come Finanziaria) approvata martedì scorso definitivamente in Senato.</p>
<p>Restano invariati i tetti di spesa, le percentuali di detrazione e gli interventi ammessi.</p>
<p><strong>Rientrano nelle agevolazioni le spese sostenute per:<br />
</strong><br />
- interventi di riqualificazione globale su edifici esistenti, fino ad un massimo di 100.000 euro, pari al 55% di 181.818,18 euro;</p>
<p>- interventi sugli involucri degli edifici (strutture opache e infissi), fino ad un massimo di 60.000 euro, pari al 55% di 109.090,90 euro;</p>
<p>- installazione di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pannelli-solari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pannelli solari">pannelli solari</a> per la produzione di acqua calda, fino ad un massimo di 60.000 euro, pari al 55% di 109.090,90 euro;</p>
<p>- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino ad un massimo di 30.000 euro, pari al 55% di 54.545,45 euro.</p>
<p>Tutte queste agevolazioni per la riqualificazione energetica interessa i fabbricati esistenti di tutte le categorie presenti in catasto, anche rurali.</p>
<p>Non cambia nulla circa i destinatari della detrazione che come negli anni precedenti rimangono le persone fisiche, le società di persone e le società di capitali, le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa: chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/06/14/agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate.html</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
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		<category><![CDATA[benefici prima cas]]></category>
		<category><![CDATA[circolare]]></category>
		<category><![CDATA[pertinenze]]></category>
		<category><![CDATA[rustico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l&#8217;acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:

1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/circolare" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con circolare">Circolare</a> n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> previste per l&#8217;acquisto della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/prima-casa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Prima Casa">prima casa</a>. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">finanziaria</a> esamina tre situazioni in particolare:</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/06/agenzia-entrate1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1864" title="agenzia-entrate1" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/06/agenzia-entrate1.jpg" alt="" width="487" height="145" /></a><br />
1. trattamento fiscale delle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pertinenze" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pertinenze">pertinenze</a> destinate a servizio di case di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; o acquistato allo <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> &#8220;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/rustico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rustico">rustico</a>&#8221;) <span id="more-1863"></span><br />
2. ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;<br />
3. alienazione infraquinquennale dell&#8217;immobile agevolato e successivo acquisto dell&#8217;abitazione principale<br />
In merito alla prima situazione esaminata, l&#8217;Agenzia delle Entrate ritiene che le agevolazioni previste per la &#8220;prima casa&#8221; possano trovare applicazione anche in relazione all&#8217;acquisto della pertinenza destinata a servizio di un&#8217;abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;ampliamento dell&#8217;abitazione, l&#8217;Amministrazione ritiene che l&#8217;agevolazione vada riconosciuta anche nell&#8217;ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione da ampliare.<br />
L&#8217;agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un&#8217;abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.</p>
<p>In relazione alla vendita dell&#8217;abitazione principale e al riacquisto di un altro immobile, prima che siano trascorsi cinque anni, l&#8217;Agenzia chiarisce i requisiti che deve possedere l&#8217;immobile riacquistato per evitare la decadenza dei benefici.</p>
<p>Fonte: Acca</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		<title>Incentivi fiscali: edifici moderni ed efficienti</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/03/23/incentivi-fiscali-edifici-moderni-ed-efficienti.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2010/03/23/incentivi-fiscali-edifici-moderni-ed-efficienti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
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		<category><![CDATA[studio]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[tecnico]]></category>

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		<description><![CDATA[
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.
L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/49d23febcc3f3_zoom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1807" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/49d23febcc3f3_zoom.jpg" alt="" width="500" height="325" /></a></div>
<div style="text-align: justify">A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risparmio-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risparmio energetico">risparmio energetico</a> si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/irpef" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con irpef">Irpef</a> del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/55" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con 55%">55%</a> relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/incentivi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con incentivi">incentivi</a> comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.<span id="more-1805"></span><center><a href="http://www.studiotecnicobrera.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://win.autoshopitalia.com/4.jpg" width="468" height="60" border="0" /></a></center></div>
<div style="text-align: justify">L’idea di una <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/riqualificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con riqualificazione energetica">riqualificazione energetica</a> è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a> esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">Stato</a>, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli, hanno dato vita a varie forme di agevolazione per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica.</div>
<div style="text-align: justify">In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione-fiscale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione fiscale">detrazione fiscale</a> del 55% e altre tipologie di aiuti all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni. Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica. A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari regionali o locali si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati).</div>
<div style="text-align: justify">Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve d’ora in poi necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica necessari per accedere alle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazioni-fiscali" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazioni fiscali">detrazioni fiscali</a> del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.</div>
<div style="text-align: justify">Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/isola1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1808" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/isola1-500x237.jpg" alt="" width="500" height="237" /></a></div>
<p style="text-align: justify">A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi. L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli edifici esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli, hanno dato vita a varie forme di agevolazione per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica. In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni. Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica. A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari regionali o locali si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati). Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve d’ora in poi necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fabio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fabio">Fabio</a> Aloisi</p>
<p style="text-align: justify">Studio <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/tecnico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tecnico">Tecnico</a> Brera</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1805&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1805" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Detrazione 55% &#8211;  Agenzia delle Entrate la guida aggiornata</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/09/detrazione-55-agenzia-delle-entrate-la-guida-aggiornata.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/09/detrazione-55-agenzia-delle-entrate-la-guida-aggiornata.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida &#8220;Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico&#8221;.
Il vademecum predisposto dall&#8217;amministrazione fiscale sulla Detrazione Irpef del 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici è stato aggiornato con le novità introdotte dal D.L. 185/2008 e, più recentemente, dal D.M. 6 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida &#8220;Le <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni-fiscali" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni fiscali">agevolazioni fiscali</a> per il <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risparmio-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risparmio energetico">risparmio energetico</a>&#8221;.<br />
Il vademecum predisposto dall&#8217;amministrazione fiscale sulla <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione-irpef" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione irpef">Detrazione Irpef</a> del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/55" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con 55%">55%</a> delle spese sostenute per la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/riqualificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con riqualificazione energetica">riqualificazione energetica</a> degli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a> è <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> aggiornato con le novità introdotte dal D.L. 185/2008 e, più recentemente, dal D.M. 6 agosto 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre scorso.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1622" title="agenzia-entrate1" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/12/agenzia-entrate1.jpg" alt="agenzia-entrate1" width="487" height="145" /><br />
Ricordiamo, infine, che la recente modifica del comma 24 dell&#8217;art. 1 della Legge Finanziaria 2008 ha soppresso l&#8217;obbligo di redazione dell&#8217;attestato di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificazione energetica">certificazione energetica</a> per usufruire delle detrazioni del 55% &#8220;per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione&#8221;.<span id="more-1621"></span>La guida dell&#8217;Agenzia è strutturata in 4 capitoli e un&#8217;appendice:<br />
1 AGEVOLAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (in cosa consiste, chi può usufruirne, cumulabilità con altre agevolazioni)<br />
2 GLI INTERVENTI INTERESSATI ALL&#8217;AGEVOLAZIONE (Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, Interventi sugli involucri degli edifici, Installazione di pannelli solari, Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale)<br />
3 TIPOLOGIA DI SPESA E RELATIVA <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione">DETRAZIONE</a> (Spese detraibili, Calcolo e limiti della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione">detrazione</a>)<br />
4 ADEMPIMENTI NECESSARI PER OTTENERE LA DETRAZIONE (La certificazione necessaria, I documenti da trasmettere, Come fare i pagamenti, I documenti da conservare Quadro sintetico dei principali adempimenti, Contenuto dell&#8217;asseverazione)<br />
5 APPENDICE<br />
<a href="http://download.acca.it/Download/BibLus-net/Termotecnica/GUIDA_55_2009.pdf">Clicca qui per scaricare la guida</a></p>
<p>Fonte: Acca</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1621&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1621" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Il Comune di Roma detta le nuove regole per il risparmio energetico negli edifici</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/07/il-comune-di-roma-detta-le-nuove-regole-per-il-risparmio-energetico-negli-edifici.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/07/il-comune-di-roma-detta-le-nuove-regole-per-il-risparmio-energetico-negli-edifici.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[comune roma]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli solari]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Sono state recentemente approvate dal Comune di Roma le variazioni e le integrazioni al Regolamento Edilizio Comunale per il risparmio energetico e l&#8217;utilizzo di fonti rinnovabili di energia: tali regole sono valide per tutti gli edifici pubblici e privati di nuova edificazione e per quelli in fase di ristrutturazione complessiva.

Ogni nuovo edificio dovrà essere dotato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono state recentemente approvate dal Comune di Roma le variazioni e le integrazioni al <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/regolamento-edilizio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con regolamento edilizio">Regolamento Edilizio</a> Comunale per il <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risparmio-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risparmio energetico">risparmio energetico</a> e l&#8217;utilizzo di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fonti-rinnovabili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fonti rinnovabili">fonti rinnovabili</a> di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/energia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con energia">energia</a>: tali regole sono valide per tutti gli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a> pubblici e privati di nuova edificazione e per quelli in fase di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/ristrutturazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ristrutturazione">ristrutturazione</a> complessiva.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1619" title="roma" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/12/roma.jpg" alt="roma" width="450" height="311" /></p>
<p>Ogni nuovo edificio dovrà essere dotato di impianti energetici alimentati da fonti di energia rinnovabili, come pannelli fotovoltaici o piccoli generatori a pale eoliche; l&#8217;acqua calda verrà fornita, almeno per il 50%, da fonti di energia rinnovabili (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pannelli-solari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pannelli solari">pannelli solari</a>), e ogni appartamento dovrà produrre energia rinnovabile commisurata ai mq della superficie. Sono inoltre previsti serbatoi interrati per la raccolta d&#8217;acqua &#8211; da riutilizzare poi per impieghi condominiali &#8211; e impianti per il risparmio energetico (come interruttori a timer) negli spazi comuni quali ingressi e pianerottoli.<span id="more-1618"></span>Incrementare la qualità energetica degli edifici introducendo nel mercato l’aspetto del valore aggiunto del risparmio energetico è diventato un obiettivo molto importante nel settore delle costruzioni.<br />
In tema di prestazioni energetiche degli edifici ricordiamo che <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/uni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con uni">UNI</a> ha pubblicato due specifiche tecniche, elaborate dal Comitato Termotecnico Italiano:</p>
<p>* la UNI/TS 11300-1:2008 &#8220;Prestazioni energetiche degli edifici &#8211; Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell&#8217;edificio per la climatizzazione estiva ed invernale&#8221; definisce le modalità per l’applicazione nazionale della UNI EN ISO 13790:2008 (&#8220;Prestazione energetica degli edifici &#8211; Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento e il raffrescamento&#8221;) con riferimento al metodo mensile per il calcolo dei fabbisogni di energia termica per riscaldamento e per raffrescamento<br />
* la UNI/TS 11300-2:2008 &#8220;Prestazioni energetiche degli edifici &#8211; Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria&#8221;, che si applica a sistemi di nuova progettazione, ristrutturati o esistenti, fornisce dati e metodi per la determinazione:<br />
*<br />
o del fabbisogno di energia utile per acqua calda sanitaria<br />
o dei rendimenti e dei fabbisogni di energia elettrica degli ausiliari dei sistemi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria<br />
o dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione dell&#8217;acqua calda sanitaria.</p>
<p>Fonte: Uni</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1618&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1618" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;esonero a voce dalle visure salva il notaio dalla responsabilità</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/03/lesonero-a-voce-dalle-visure-salva-il-notaio-dalla-responsabilita.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/03/lesonero-a-voce-dalle-visure-salva-il-notaio-dalla-responsabilita.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[corte cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esonero]]></category>
		<category><![CDATA[motivi di urgenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notaio]]></category>
		<category><![CDATA[visure]]></category>
		<category><![CDATA[visure catastali]]></category>
		<category><![CDATA[visure ipotecarie]]></category>

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		<description><![CDATA[D&#8217;ora in avanti responsabilità limitata dei notai sulle visure catastali. Anche l&#8217;esonero a voce del cliente salva il professionista da un eventuale risarcimento in caso di problemi sull&#8217;immobile.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25270 del 1 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di una società che aveva dispensato a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;ora in avanti responsabilità limitata dei notai sulle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/visure" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con visure">visure</a> catastali. Anche l&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/esonero" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con esonero">esonero</a> a voce del cliente salva il professionista da un eventuale risarcimento in caso di problemi sull&#8217;immobile.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1616" title="asta" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/12/asta.jpg" alt="asta" width="302" height="294" /><br />
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25270 del 1 dicembre 2009, ha respinto il ricorso di una società che aveva dispensato a voce il <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/notaio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Notaio">notaio</a> chiedendo espressamente di non fare le visure sull&#8217;immobile oggetto della compravendita per <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/motivi-di-urgenza" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con motivi di urgenza">motivi di urgenza</a>.</p>
<p>Fonte: Collegio Geometri Ms</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1615&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1615" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Attestato di certificazione energetica: la sua assenza legittima la risoluzione del contratto e il risarcimento danni</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/25/attestato-di-certificazione-energetica-la-sua-assenza-legittima-la-risoluzione-del-contratto-e-il-risarcimento-danni.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/25/attestato-di-certificazione-energetica-la-sua-assenza-legittima-la-risoluzione-del-contratto-e-il-risarcimento-danni.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 13:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vince</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[
Il tanto discusso attestato di certificazione energetica (ACE) dell&#8217;immobile è diventato obbligatorio dal 1° luglio e deve essere consegnato ai compratori dai venditori di immobili al momento del rogito o anche, previo accordo tra le parti, in un momento successivo. 

Quindi oltre al permesso di costruire e al certificato di abitabilità, l&#8217;attestato di certificazione energetica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1480 aligncenter" title="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/09/edicom2_eventi_it_288246_foto_popup1.jpg" alt="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" width="400" height="400" /></p>
<p>Il tanto discusso <strong><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/attestato-di-certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con attestato di certificazione energetica">attestato di certificazione energetica</a> (ACE)</strong> dell&#8217;immobile è diventato obbligatorio dal 1° luglio e deve essere consegnato ai <strong>compratori</strong> dai <strong>venditori</strong> di immobili al momento del rogito o anche, previo accordo tra le parti, in un momento successivo. <span id="more-1487"></span><br />
<!--adsense--></p>
<p>Quindi oltre al <strong>permesso di costruire</strong> e al <strong>certificato di abitabilità</strong>, l&#8217;<strong>attestato di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificazione energetica">certificazione energetica</a></strong> è uno di quei documenti, relativi alla proprietà e all&#8217;uso dell&#8217;immobile che ai sensi dell&#8217;art 1477 del codice civile il venditore deve consegnare al compratore.</p>
<p><strong>Poniamoci ora un problema:</strong> se l&#8217;attestato di certificazione energetica non viene rilasciato, la vendita è valida?<br />
Ai senti degli articoli 1477-1453-1455 del codice civile la vendita non è invalida ma tuttavia l&#8217;acquirente ha la <strong>facoltà di chiedere la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">risoluzione</a> del contratto</strong> per inadempimento del venditore in quanto l&#8217;interesse primario di un acquirente d&#8217;immobile è venire in possesso di un bene che sia conforme alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica.</p>
<p>Pertanto se questo nuovo documento (ACE) non viene rilasciato l&#8217;acquirente non solo ha il <strong>diritto alla restituzione del prezzo versato</strong>, ma può chiedere anche il <strong>risarcimento dei danni subiti</strong> sia di tipo <strong>patrimoniali</strong>, costituiti dall&#8217;interesse negativo (spese connesse al tempo perso, spostamenti, perdita di eventuali benefici provenienti da altre trattative) e dall&#8217;interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non fosse <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> posto in essere dalla controparte l&#8217;evento impeditivo del rapporto), che <strong>non patrimoniali</strong> (danni morali ad esempio).</p>
<p>La cosa interessa anche gli <strong>agenti immobiliari</strong> oltre che il <strong>costruttore dell&#8217;immobile</strong> poichè nel caso venga accolta un&#8217;interpretazione estensiva dell&#8217;art. 15, comma 7, del D.L. 192 del 2005, anche costui può essere reputato uno dei soggetti responsabili e sottoposto a una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 a 30.000 euro.</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1487&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1487" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Certificazione Energetica nelle varie Regioni</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/23/certificazione-energetica-nelle-varie-regioni.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/23/certificazione-energetica-nelle-varie-regioni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenzia Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[certificatore energetico]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica liguria]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione energetica toscana]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione volontaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobiliareblog.it/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[In quali Regioni è obbligatoria la Certificazione Energetica? Cosa è la Certificazione Energetica?  Chi è il Certificatore Energetico e come diventarlo?
Regioni con Certificazione energetica obbligatoria
Provincia autonoma di Bolzano E&#8217; stata la prima Provincia a dotarsi di strumenti normativi e pianificatori totalmente innovativi con lo standard CasaClima, obbligatorio dal 2002. Esso assegna agli edifici una classe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In quali Regioni è obbligatoria la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificazione energetica">Certificazione Energetica</a>? Cosa è la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificazione energetica">Certificazione Energetica</a>?  Chi è il <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificatore-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificatore energetico">Certificatore Energetico</a> e come diventarlo?</strong></p>
<p><em><strong>Regioni con Certificazione energetica obbligatoria</strong></em><br />
Provincia autonoma di Bolzano E&#8217; stata la prima Provincia a dotarsi di strumenti normativi e pianificatori totalmente innovativi con lo standard CasaClima, obbligatorio dal 2002. Esso assegna agli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a> una classe in base al consumo di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/energia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con energia">energia</a>, premiando le migliori prestazioni con sconti sugli oneri di urbanizzazione.<br />
La Provincia di Bolzano ha reso la certificazione obbligatoria per tutte le nuove abitazioni, l’ha estesa alle riqualificazioni e ha innalzato il requisito minimo dalla classe C (meno di 70 kWh/mq anno) alla B (meno di 50) per ottenere l&#8217;abitabilità in un nuovo edificio.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1480" title="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/09/edicom2_eventi_it_288246_foto_popup1.jpg" alt="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" width="400" height="400" /><br />
Regione Lombardia  La regione Lombardia ha completato l&#8217;iter normativo ed è operativa a tutti gli effetti. E&#8217; la prima Regione che ha reso obbligatoria la certificazione energetica su tutto il proprio territorio. E&#8217; necessario l&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/attestato-di-certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con attestato di certificazione energetica">attestato di certificazione energetica</a> (metodo di calcolo CENED)per accedere agli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/incentivi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con incentivi">incentivi</a> e per la compravendita , secondo questi tempi:<br />
- da settembre 2007 per i nuovi edifici,<br />
- da settembre 2008, in caso di vendita dell&#8217;intero immobile,<br />
- dal 1° luglio 2009, in caso di vendita di singole unità.<span id="more-1479"></span><br />
Sono inoltre anticipati al 1° gennaio 2008 i requisiti minimi di prestazione energetica che a livello nazionale entreranno in vigore a gennaio 2010.<br />
Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici si applica nel caso di: nuova costruzione; demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/ristrutturazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ristrutturazione">ristrutturazione</a>; <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/ristrutturazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ristrutturazione">ristrutturazione</a> edilizia; ampliamenti volumetrici superiori al 20% dell&#8217;esistente. L’attestato di certificazione energetica è rilasciato da professionisti abilitati iscritti all’elenco regionale.</p>
<p>Atti:<br />
• Determinazione dirigenziale 3 marzo 2009, n. 2055 “Approvazione modalità per l’avvio del controllo sperimentale sulle certificazioni energetiche degli edifici, rilasciate ai sensi della Dgr 5018/2007 e successive modifiche ed integrazioni” (Burl 16 marzo 2009 n. 11)<br />
• Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745 “Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici” (Ss 15 gennaio 2009 n. 2 al Burl 12 gennaio 2009 n. 2)<br />
• Deliberazione Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 “Determinazioni inerenti la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del Dlgs 192/2005 e degli articoli 9 e 25 della Lr 24/2006. Allegato: Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia” (Ss n. 3 al Bur 16 luglio 2007 n. 29)</p>
<p>Emilia Romagna  Dal 1 luglio 2008 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nell&#8217;Atto di Indirizzo e Coordinamento della Regione, che fissa i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici con un sostanziale allineamento a quelli nazionali, ma premendo l&#8217;acceleratore su alcuni punti, come l&#8217;anticipazione al 2008 dei requisiti fissati dallo Stato per il 2010, il miglioramento dei requisiti per il contenimento dei consumi estivi e una maggiore valorizzazione delle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fonti-rinnovabili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fonti rinnovabili">fonti rinnovabili</a>.<br />
L’Attestato di certificazione energetica è obbligatorio nel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di quelli esistenti, e per le ristrutturazioni integrali sopra i 1000 mq. Inoltre, dal 1° luglio 2008, l&#8217;obbligo è stato esteso agli edifici oggetto di compravendita, nel caso riguardi l’intero immobile.<br />
Dal 1 luglio 2009 l&#8217;obbligo è esteso alle singole unità immobiliari e dal 1° luglio 2010 alle nuove locazioni. Su impulso della Regione Emilia-Romagna è nato il progetto ECOABITA, a cui partecipano una trentina di comuni, oltre a quello di Reggio Emilia. L&#8217;adesione alla rete Ecoabita comporta, anche attraverso il regolamento edilizio comunale, l&#8217;introduzione di una procedura di certificazione connessa ad un meccanismo di incentivi.  La certificazione ECOABITA è volontaria e prevede requisiti più restrittivi degli attuali limiti di legge, costituendo dunque un vero e proprio marchio di qualità: un edificio nuovo certificato ECOABITA consuma per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria, almeno il 25% in meno del valore limite previsto dalla Regione, e circa il 60% in meno rispetto all&#8217;edilizia tradizionale.</p>
<p>Atti:<br />
• Deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2008, n. 1050 “Sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici” (Bur 21 luglio 2008 n. 124)<br />
• Deliberazione Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 “Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici” (Bur 25 marzo 2008 n. 47)</p>
<p>Regione Liguria La certificazione è obbligatoria. Sono state approvate a inizio 2009 nuove norme sul contenimento dei consumi di energia degli edifici, che riportano le prestazioni minime, la metodologia di calcolo, i criteri e le modalità per il rilascio dell’Attestato di certificazione energetica e le modalità di attuazione delle verifiche sulla conformità delle opere.<br />
L’obbligo di allegare l’Attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita a pena di nullità della vendita è stato eliminato, ma rimane una sanzione monetaria per chi non lo consegni.</p>
<p>Atti:<br />
• Legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 “Norme in materia di energia. Articoli 26-31” (Bur 6 giugno 2007 n. 11, Parte prima)</p>
<p>Regione Piemonte Il Piemonte ha introdotto la certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione o ristrutturati in tutti i casi di compravendita o locazione, che entrerà in vigore a settembre 2009.<br />
L’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di vendita è in atto dal 1° luglio 2009.</p>
<p>Atti:<br />
• Legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” (Bur 31 maggio 2007 n. 22)</p>
<p>Regione Valle d&#8217;Aosta La Val d&#8217;Aosta ha legiferato in merito  alle metodologie per la determinazione delle prestazioni energetiche degli edifici, i requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi e ristrutturati, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori. E&#8217; istituito un catasto energetico degli edifici.</p>
<p>L’Attestato di certificazione energetica è obbligatorio per gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione e nel caso di nuova installazione o ristrutturazione di impianti.</p>
<p>Atti:</p>
<p>• Legge regionale 18 aprile 2008, n. 21   “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell&#8217;edilizia” (Bur 8 luglio 2008 n. 28).</p>
<p><em><strong>Regioni con <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificazione-volontaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificazione volontaria">Certificazione volontaria</a></strong></em></p>
<p>Regione Friuli Venezia Giulia</p>
<p>Provincia autonoma di Trento</p>
<p>Regione Lazio</p>
<p>Regione Toscana</p>
<p>Regione Puglia</p>
<p>Regione Umbria  (certificazione ambientale  obbligatoria per gli interventi pubblici e volontaria per i privati)</p>
<p><em><strong>Regioni prive di proprie leggi</strong></em></p>
<p>Regione Abruzzo</p>
<p>Regione Calabria</p>
<p>Regione Molise</p>
<p>Regione Sardegna</p>
<p>Regione Sicilia</p>
<p>Regione Veneto</p>
<p>Fonte: donnegeometra</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1479&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1479" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		<title>Detrazioni immobili non agibili</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/09/detrazioni-immobili-non-agibili.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/09/detrazioni-immobili-non-agibili.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
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		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
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		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[collabente]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
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		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[immobile inagibile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione">detrazione</a> fiscale del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/55" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con 55%">55%</a> per gli interventi di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risparmio-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risparmio energetico">risparmio energetico</a> può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1452" title="lente3" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/09/lente3.jpg" alt="lente3" width="377" height="318" /><br />
Queste, in sintesi, le affermazioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate contenute nella <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> n. 215/E del 12 agosto 2009. La <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> contiene la risposta ad un interpello presentato da un contribuente proprietario di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 1997. L&#8217;immobile in questione è regolarmente accatastato, classificato come &#8220;unità <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/collabente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con collabente">collabente</a>&#8221;, in regola con i pagamenti <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/ici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ici">ICI</a> (fino alla dichiarazione di inagibilità) e riscaldato mediante stufe e focolari di potenza nominale superiore a 15kW.<span id="more-1451"></span>Il fatto che l&#8217;edificio sia classificato come unità collabente &#8211; secondo l&#8217;Agenzia &#8211; &#8220;non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito&#8221;. Per tale fabbricato il contribuente può fruire della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione-fiscale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione fiscale">detrazione fiscale</a> del 55% per il risparmio energetico prevista dall&#8217;art. 1, commi 344-349 della Legge 296/2006 (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">Finanziaria</a> 2007).</p>
<p>Fonte:donnegeometra</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1451&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1451" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		<title>Nuda Proprietà e Usufrutto</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/28/nuda-proprieta-e-usufrutto.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/28/nuda-proprieta-e-usufrutto.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
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		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[nuda proprietà]]></category>
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		<category><![CDATA[prezzi di vendita]]></category>
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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della plusvalenza, al fine di individuare il valore della nuda proprietà e dell’usufrutto, si applicano al prezzo di vendita i rispettivi coefficienti, mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener  conto del periodo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/plusvalenza" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con plusvalenza">plusvalenza</a>, al fine di individuare il valore della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/nuda-proprieta" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nuda proprietà">nuda proprietà</a> e dell’<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/usufrutto" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con usufrutto">usufrutto</a>, si applicano al prezzo di vendita i rispettivi coefficienti, mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener  conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di rivendita in riferimento alla <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/nuda-proprieta" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nuda proprietà">nuda proprietà</a> e all&#8217;usufrutto separatamente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="lente3" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/08/lente3.jpg" alt="lente3" width="377" height="318" /></p>
<p>Stesso criterio deve essere utilizzato, precisa l’Agenzia, per verificare se l&#8217;immobile è <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> adibito ad <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo trascorso tra l&#8217;acquisto e la cessione, condizione, questa, il cui verificarsi esclude comunque la realizzazione di plusvalenza tassabile.<span id="more-1426"></span> Osserva infatti l’Agenzia che “l&#8217;art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, qualifica come redditi diversi &#8220;&#8230;le plusvalenze realizzate mediante cessione a <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/titolo-oneroso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con titolo oneroso">titolo oneroso</a> di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/successione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con successione">successione</a> e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l&#8217;acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari&#8221;” e che “al fine di verificare se emerga plusvalenza imponibile nella ipotesi di cessione di un immobile in relazione al quale sono stati acquistati in due momenti diversi la nuda proprietà e l&#8217;usufrutto, occorre chiarire, preliminarmente, in quale momento il bene debba considerarsi acquistato, atteso che ai sensi del richiamato articolo 67, comma 1, lett. b) la fattispecie imponibile si realizza soltanto se l&#8217; acquisto e la rivendita dell&#8217;immobile intervengono nell&#8217;arco del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/quinquennio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con quinquennio">quinquennio</a>”.</p>
<p>Fonte: Donnegeometra</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1426&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1426" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		<title>Certificazione energetica</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/28/certificazione-energetica-2.html</link>
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		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[aqe]]></category>
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		<category><![CDATA[attestato di qualificazione energetica]]></category>
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		<description><![CDATA[E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla certificazione energetica degli edifici, che porta a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l’attestato di certificazione energetica (Ace) in luogo dell’attestato di qualificazione energetica (Aqe), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E’ <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 158 del 10 luglio 2009 il decreto dello Sviluppo economico sulla <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con certificazione energetica">certificazione energetica</a> degli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a>, che porta a regime, anche nelle regioni che non hanno ancora legiferato in materia, l’<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/attestato-di-certificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con attestato di certificazione energetica">attestato di certificazione energetica</a> (Ace) in luogo dell’<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/attestato-di-qualificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con attestato di qualificazione energetica">attestato di qualificazione energetica</a> (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/aqe" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con aqe">Aqe</a>), finora vigente nelle sole regioni che hanno disciplinato questa tematica.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1390" title="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/07/edicom2_eventi_it_288246_foto_popup.jpg" alt="edicom2_eventi_it_288246_foto_popup" width="400" height="400" /><br />
Il decreto ha il fine di rendere omogenea, coordinata e immediatamente operativa la certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.</p>
<p><a href="http://www.donnegeometra.it/documentiesterni/guidanazionalecertificazioneenergetica.pdf">Clicca qui per scaricare il Decreto</a></p>
<p>Fonte: <a href="http://www.donnegeometra.it/">Donnegeometra</a></p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1389&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1389" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		<title>Nuova risoluzione Agenzia delle Entrate: Imposte di registro e Ipotecarie</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/03/nuova-risoluzione-agenzia-delle-entrate-imposte-di-registro-e-ipotecarie.html</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
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		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[rogito notarile]]></category>
		<category><![CDATA[valore catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[Se al momento della stipula del rogito notarile per l`acquisto di un`abitazione da parte di un privato non viene espressamente richiesta l`applicazione del cd.&#8220;prezzo-valore&#8220; (base imponibile pari al valore catastale dell`immobile), si applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita dell`immobile.

A tal fine, si esclude la possibilità per l`acquirente di presentare successivamente un atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se al momento della stipula del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/rogito-notarile" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rogito notarile">rogito notarile</a> per l`acquisto di un`<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> da parte di un privato non viene espressamente richiesta l`applicazione del cd.&#8220;prezzo-valore&#8220; (base imponibile pari al <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/valore-catastale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore catastale">valore catastale</a> dell`immobile), si applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita dell`immobile.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1366" title="penna" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/07/penna.jpg" alt="penna" width="491" height="353" /><br />
A tal fine, si esclude la possibilità per l`acquirente di presentare successivamente un atto integrativo per accedere ai benefici del &#8220;prezzo-valore&#8220;. Questo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate attraverso la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> Ministeriale n. 145/E del 9 giugno 2009.<span id="more-1365"></span>In merito, si ricorda che l`art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">Finanziaria</a> 2006) ha introdotto la facolta`, per le cessioni di immobili ad uso abitativo e relative <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pertinenze" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pertinenze">pertinenze</a>, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell`esercizio di attivita` d`impresa o professionale, di considerare come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore catastale dell`immobile e non il valore commerciale dello stesso.</p>
<p>Come ha chiarito l`Agenzia delle Entrate nella sopra citata R.M. 145/E/2009, fermo restando l`obbligo delle parti di specificare nell`atto il corrispettivo pattuito, &#8220;si deve escludere che la dichiarazione [...] possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo&#8220;.</p>
<p>E`, pertanto, obbligatorio optare per tale facolta` esclusivamente al momento della stipula del rogito, a differenza delle richieste per le <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> &#8220;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/prima-casa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Prima Casa">prima casa</a>&#8220; o per quelle per gli immobili compresi in aree soggette a piani di recupero, in cui, invece, e` riconosciuta la possibilità di integrare l`atto originario attraverso una dichiarazione successiva, al fine dell`applicazione del regime fiscale piu` favorevole.</p>
<p>Cio`, di fatto, ha discriminato l`applicabilita` del cd. &#8220;prezzo valore&#8220; rispetto alle altre agevolazioni (&#8220;prima casa&#8220; e aree in piani di recupero), sanzionando, si ritiene in maniera eccessiva, l`omissione della richiesta, anche alla luce della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/circolare" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con circolare">Circolare</a> Ministeriale n. 38/E del 12 agosto 2005 e della Risoluzione Ministeriale n. 110/E del 2 ottobre 2006, secondo le quali, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, le agevolazioni previste per aree inserite in piani di recupero e quelle &#8220;prima casa&#8220; non possono essere negate per la mancata dichiarazione al momento della stipula dell`atto.</p>
<p>Tale decisione, come evidenziato dall`Agenzia delle Entrate nella R.M. 145/E/2009, e` finalizzata sia alla tutela della certezza nei rapporti giuridici, che dell`affidamento tra il contribuente e l`Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Infatti, secondo l`Amministrazione finanziaria, non risulta ipotizzabile la presentazione di un atto integrativo da parte del contribuente, dal momento che l`applicazione del &#8220;prezzo-valore&#8220; inibisce i poteri di controllo dell`Ufficio.</p>
<p>Per completezza, si ricorda che l`art. 309 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha esteso la platea dei soggetti che possono usufruire della regola del prezzo-valore.</p>
<p>In particolare, oltre ai soggetti privati, possono usufruire di questa agevolazione:</p>
<p>***le cessioni di fabbricati abitativi effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attivita` commerciale e diversi dalle persone fisiche (es. Fondazioni o Associazioni);</p>
<p>***le cessioni di fabbricati abitativi effettuate nei confronti di soggetti privati da parte di soggetti passivi IVA in regime di esenzione dall`imposta (come nel caso dell`impresa di costruzioni che cede l`immobile dopo 4 anni dall`ultimazione dei lavori).</p>
<p>Fonte:Donnegeometra</p>
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