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	<title>Immobiliare Blog &#187; Osservatorio Tasse</title>
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	<description>Blog Immobiliare - Notizie ed informazioni sul mondo Immobiliare</description>
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		<title>Agevolazioni per l&#8217;acquisto della prima casa: chiarimenti dell&#8217;Agenzia delle Entrate</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/06/14/agevolazioni-per-lacquisto-della-prima-casa-chiarimenti-dellagenzia-delle-entrate.html</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:07:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
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		<category><![CDATA[rustico]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l&#8217;acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:

1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/circolare" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con circolare">Circolare</a> n. 31 del 7 giugno 2007 l&#8217;Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> previste per l&#8217;acquisto della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/prima-casa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Prima Casa">prima casa</a>. Nella circolare in questione l&#8217;amministrazione <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">finanziaria</a> esamina tre situazioni in particolare:</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/06/agenzia-entrate1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1864" title="agenzia-entrate1" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/06/agenzia-entrate1.jpg" alt="" width="487" height="145" /></a><br />
1. trattamento fiscale delle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pertinenze" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pertinenze">pertinenze</a> destinate a servizio di case di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> acquisite senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; (immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; o acquistato allo <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> &#8220;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/rustico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rustico">rustico</a>&#8221;) <span id="more-1863"></span><br />
2. ampliamento di abitazione acquisita senza fruire delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221;<br />
3. alienazione infraquinquennale dell&#8217;immobile agevolato e successivo acquisto dell&#8217;abitazione principale<br />
In merito alla prima situazione esaminata, l&#8217;Agenzia delle Entrate ritiene che le agevolazioni previste per la &#8220;prima casa&#8221; possano trovare applicazione anche in relazione all&#8217;acquisto della pertinenza destinata a servizio di un&#8217;abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici in quanto non ancora previsti dalla normativa vigente al momento del trasferimento.</p>
<p>Per quanto riguarda l&#8217;ampliamento dell&#8217;abitazione, l&#8217;Amministrazione ritiene che l&#8217;agevolazione vada riconosciuta anche nell&#8217;ipotesi in cui il contribuente non abbia fruito delle agevolazioni &#8220;prima casa&#8221; per l&#8217;acquisto dell&#8217;abitazione da ampliare.<br />
L&#8217;agevolazione sul nuovo acquisto trova, peraltro, applicazione a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un&#8217;abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni recate dal decreto 2 agosto 1969.</p>
<p>In relazione alla vendita dell&#8217;abitazione principale e al riacquisto di un altro immobile, prima che siano trascorsi cinque anni, l&#8217;Agenzia chiarisce i requisiti che deve possedere l&#8217;immobile riacquistato per evitare la decadenza dei benefici.</p>
<p>Fonte: Acca</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		<title>Incentivi fiscali: edifici moderni ed efficienti</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/03/23/incentivi-fiscali-edifici-moderni-ed-efficienti.html</link>
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		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 16:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
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		<description><![CDATA[
A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.
L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/49d23febcc3f3_zoom.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1807" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/49d23febcc3f3_zoom.jpg" alt="" width="500" height="325" /></a></div>
<div style="text-align: justify">A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/immobili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a> finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi.<span id="more-1805"></span><center><a href="http://www.studiotecnicobrera.com/" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://win.autoshopitalia.com/4.jpg" width="468" height="60" border="0" /></a></center></div>
<div style="text-align: justify">L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/edifici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con edifici">edifici</a> esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">Stato</a>, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli, hanno dato vita a varie forme di agevolazione per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica.</div>
<div style="text-align: justify">In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione-fiscale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione fiscale">detrazione fiscale</a> del 55% e altre tipologie di aiuti all’incumulabilità tra le diverse <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a>. Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica. A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari regionali o locali si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati).</div>
<div style="text-align: justify">Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve d’ora in poi necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica necessari per accedere alle <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazioni">detrazioni</a> fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici.</div>
<div style="text-align: justify">Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<div style="text-align: center"><a href="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/isola1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1808" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/03/isola1-500x237.jpg" alt="" width="500" height="237" /></a></div>
<p style="text-align: justify">A decorrere dal 1° gennaio 2009, chi effettua interventi sugli immobili finalizzati al risparmio energetico si trova di fronte a un bivio: usufruire della detrazione dall’Irpef del 55% relativa alle spese sostenute o beneficiare di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali riconosciuti per i medesimi interventi. L’idea di una riqualificazione energetica è da tempo promossa a livello internazionale attraverso politiche che individuano nel cambiamento del modo di costruire e di gestire gli edifici esistenti, il segreto per la salvaguardia dell’ambiente e per la tutela del benessere dell’umanità. Per questo motivo sia lo Stato, sia la Comunità europea, sia le Amministrazioni locali a tutti i livelli, hanno dato vita a varie forme di agevolazione per favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio a standard di più elevata efficienza energetica. In poco più di un anno, si è passati da una previsione di compatibilità tra detrazione fiscale del 55% e altre tipologie di aiuti all’incumulabilità tra le diverse agevolazioni. Un cambio di rotta determinato dal recepimento e successiva attuazione della direttiva comunitaria 2006/32/Ce relativa, appunto, all’efficienza energetica. A chiarire la portata della norma in questione è intervenuto anche il ministero dello Sviluppo economico, sottolineando che per “ulteriori contributi comunitari regionali o locali si intende l’erogazione di somme sia in forma diretta (destinate a incidere sull’importo della spesa) sia indiretta (agevolazioni di altra natura, ad esempio, finanziamenti agevolati). Poiché il bonus del 55% è riconducibile fra “gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato”, il contribuente che, dal 1° gennaio 2009, sostiene spese per interventi di riqualificazione energetica deve d’ora in poi necessariamente scegliere tra la detrazione o la fruizione di eventuali incentivi comunitari, regionali o locali. Sono operativi dal 15 marzo 2010 i nuovi limiti di trasmittanza termica necessari per accedere alle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Ai fini della detrazione fiscale del 55%, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell’edificio.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fabio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fabio">Fabio</a> <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/aloisi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con aloisi">Aloisi</a></p>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/studio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con studio">Studio</a> <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/tecnico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tecnico">Tecnico</a> Brera</p>
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		<title>Usa: banche, rivolta contro tassa</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2010/01/15/usa-banche-rivolta-contro-tassa.html</link>
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		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
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		<category><![CDATA[banche crisi]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[tassa banche]]></category>
		<category><![CDATA[the politico]]></category>

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		<description><![CDATA[Le grandi banche Usa hanno deciso di passare all&#8217;attacco contro la proposta di tassa di responsabilita&#8217; per la crisi,annunciata da Obama.

Secondo il quotidiano online The Politico gli istituti finanziari sostengono che la tassa avra&#8217; effetti negativi sull&#8217;economia costando fino a 1.000 miliardi di dollari in prestiti perduti. Un banchiere ha spiegato al quotidiano che &#8216;il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le grandi <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/banche" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con banche">banche</a> Usa hanno deciso di passare all&#8217;attacco contro la proposta di tassa di responsabilita&#8217; per la crisi,annunciata da Obama.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1680" title="Obama" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2010/01/Obama.jpg" alt="Obama" width="420" height="361" /><br />
Secondo il quotidiano online <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/the-politico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con the politico">The Politico</a> gli istituti finanziari sostengono che la tassa avra&#8217; effetti negativi sull&#8217;economia costando fino a 1.000 miliardi di dollari in prestiti perduti. Un banchiere ha spiegato al quotidiano che &#8216;il denaro raccolto dall&#8217;erario verra&#8217; tolto al sistema bancario ed ogni dollaro di capitale ne genera 10 in prestiti&#8217;.<span id="more-1679"></span></p>
<p><strong><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fmi" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fmi">Fmi</a>: tassa su banche buona notizia</strong></p>
<p>&#8216;E&#8217; una notizia molto buona&#8217;. Lo  dice il direttore generale del Fmi Strauss-Kahn sulla  proposta del presidente Obama di tassare le banche.&#8217;Sono  molto soddisfatto di vedere che c&#8217;e&#8217; ancora volonta&#8217; politica&#8217;, ha detto Strauss-Kahn sottolineando come nel caso  degli Stati Uniti ci siano &#8216;proposte interessanti.  Strauss-Kahn &#8216;apprezza davvero la proposte del governo  americano&#8217;, in quanto si tratta di &#8216;un ottimo segnale  rivolto dagli Stati Uniti al resto del mondo&#8217;.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1679&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1679" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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		</item>
		<item>
		<title>Fisco: entro il 16 il saldo Ici</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/12/14/fisco-entro-il-16-il-saldo-ici.html</link>
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		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[appartamenti di lusso]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[ici 2009]]></category>
		<category><![CDATA[immobili]]></category>

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		<description><![CDATA[Entro mercoledi&#8217; 16 dicembre deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell&#8217;Ici dovuta per il 2009.
Ancora qualche giorno quindi per il pagamento del saldo dell&#8217;imposta comunale sugli immobili, abolita lo scorso anno sulle case di abitazione ma che invece continua a &#8216;sopravvivere&#8217; sulle seconde case, su quelle date in affitto, su negozi e uffici. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entro mercoledi&#8217; 16 dicembre deve essere effettuato il versamento della seconda rata dell&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/ici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ici">Ici</a> dovuta per il 2009.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1634" title="ici4" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/12/ici4.jpg" alt="ici4" width="400" height="300" />Ancora qualche giorno quindi per il pagamento del saldo dell&#8217;imposta comunale sugli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/immobili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a>, abolita lo scorso anno sulle case di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> ma che invece continua a &#8216;sopravvivere&#8217; sulle seconde case, su quelle date in affitto, su negozi e uffici. La tassa sulla casa resta anche sulle case di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> se si tratta di ville o <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/appartamenti-di-lusso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con appartamenti di lusso">appartamenti di lusso</a>.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1633&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1633" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		<title>Crisi: boom per aste giudiziarie</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/12/crisi-boom-per-aste-giudiziarie.html</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 09:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[aste giudiziarie]]></category>
		<category><![CDATA[fallimenti]]></category>
		<category><![CDATA[pignoramenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Tempo di crisi e boom per le aste giudiziarie: quest&#8217;anno l&#8217;offerta di beni e&#8217; stata del 20% superiore rispetto al 2008. Nel 2009 pignoramenti e fallimenti spingeranno all&#8217;incanto un capitale pari a 10 miliardi.

Alla fine dell&#8217;anno saranno 60 mila le gare avviate per aggiudicarsi un&#8217;abitazione, un&#8217;auto, un gioiello o un mobile, per citare alcune delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tempo di crisi e boom per le <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/aste-giudiziarie" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con aste giudiziarie">aste giudiziarie</a>: quest&#8217;anno l&#8217;offerta di beni e&#8217; stata del 20% superiore rispetto al 2008. Nel 2009 <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pignoramenti" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pignoramenti">pignoramenti</a> e <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fallimenti" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con fallimenti">fallimenti</a> spingeranno all&#8217;incanto un capitale pari a 10 miliardi.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1520" title="asta" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/10/asta.jpg" alt="asta" width="302" height="294" /></p>
<p>Alla fine dell&#8217;anno saranno 60 mila le gare avviate per aggiudicarsi un&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a>, un&#8217;auto, un gioiello o un mobile, per citare alcune delle categorie per cui piu&#8217; spesso batte il martelletto del giudice.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1519&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1519" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Sunia: 40% affitti in nero</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/10/sunia-40-affitti-in-nero.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/10/sunia-40-affitti-in-nero.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 09:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[affitti genova]]></category>
		<category><![CDATA[affitti milano]]></category>
		<category><![CDATA[affitti roma]]></category>
		<category><![CDATA[contratti d'affitto]]></category>
		<category><![CDATA[evasione]]></category>
		<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato]]></category>
		<category><![CDATA[SUNIA]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 40% dei contratti d&#8217;affitto in Italia sfugge al fisco, per un evasione da 3,5 mld di euro. Emerge da un&#8217;indagine del Sunia. Secondo il sindacato l&#8217;evasione nel settore abitativo coinvolge circa 1.500.000 case in tutto il Paese con 13 miliardi di imponibile che rimangono sommersi, per una perdita, appunto, di 3,5 miliardi d&#8217;imposta.

A questi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 40% dei contratti d&#8217;affitto in Italia sfugge al <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fisco" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Fisco">fisco</a>, per un <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/evasione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con evasione">evasione</a> da 3,5 mld di euro. Emerge da un&#8217;indagine del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/sunia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con SUNIA">Sunia</a>. Secondo il <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/sindacato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con sindacato">sindacato</a> l&#8217;evasione nel settore abitativo coinvolge circa 1.500.000 case in tutto il Paese con 13 miliardi di imponibile che rimangono sommersi, per una perdita, appunto, di 3,5 miliardi d&#8217;imposta.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1517" title="affittasi-1" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/10/affittasi-11.jpg" alt="affittasi-1" width="500" height="333" /></p>
<p>A questi, si aggiungono altri 300 milioni di euro di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/imposta-di-registro" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con imposta di registro">imposta di registro</a> evasa. Le citta&#8217; nella top ten degli affitti in nero: Milano, Genova, Roma.</p>
<p>Fonte: Ansa</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1516&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1516" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		<title>Messina: stop al pagamento di imposte e mutui</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/05/messina-stop-al-pagamento-di-imposte-e-mutui.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/10/05/messina-stop-al-pagamento-di-imposte-e-mutui.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Osservatorio Mutui]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[abusivismo edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[clientelismo]]></category>
		<category><![CDATA[demolire]]></category>
		<category><![CDATA[idrogeologico]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
		<category><![CDATA[tragedia messina]]></category>

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		<description><![CDATA[Il premier ha confermato  &#8220;uno stop al pagamento di imposte e tasse e dei mutui: nessun cittadino colpito da queste tragedie naturali può dire di essere stato abbandonato&#8221;. &#8221;Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio &#8211; ha rimarcato da parte sua il governatore siciliano Raffaele Lombardo &#8211; Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il premier ha confermato  &#8220;uno stop al pagamento di imposte e <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/tasse" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con tasse">tasse</a> e dei <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/mutui" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mutui">mutui</a>: nessun cittadino colpito da queste tragedie naturali può dire di essere <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> abbandonato&#8221;. &#8221;Non possiamo più tollerare alcun abuso o <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abusivismo-edilizio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abusivismo edilizio">abusivismo edilizio</a> &#8211; ha rimarcato da parte sua il governatore siciliano Raffaele Lombardo &#8211; Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/demolire" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con demolire">demolire</a> quello che non è stato demolito&#8221;.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1502" title="messinaVF1--400x300" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/10/messinaVF1-400x300.jpg" alt="messinaVF1--400x300" width="400" height="300" /></p>
<p>Il presidente della Regione Siciliana si è quindi impegnato a &#8221;combattere il <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/clientelismo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con clientelismo">clientelismo</a> criminale&#8221;. &#8221;Esiste un <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/clientelismo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con clientelismo">clientelismo</a> che, ad esempio con le demolizioni mancate, può portare a eventi drammatici come quelli che hanno fatto perdere la vita a 23 persone&#8221;, ha aggiunto.</p>
<p>Lombardo ha anche annunciato il ritiro del disegno di legge sul piano case in Sicilia &#8221;che giace da qualche mese all&#8217;Assemblea regionale siciliana&#8221;. &#8221;Non potrà che essere rivisto, lo ritireremo e lo rivedremo&#8221; ha detto il presidente della Regione siciliana.<span id="more-1501"></span><br />
&#8221;In Sicilia, soprattutto a Messina &#8211; ha spiegato &#8211; ci sono territori, in cui l&#8217;equilibrio <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/idrogeologico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con idrogeologico">idrogeologico</a> è fragilissimo e credo che di queste alterazioni ce ne siano state più che in altre parti. Andare a pensare di riedificare con il trenta per cento in più sarebbe da folli, quindi il ddl va ritirato&#8221;. &#8221;In molti casi bisognerà trovare un accordo con i cittadini affinché molte delle case colpite dalla frana vengano lasciate e demolite per essere costruite altrove, dove non si possono più verificare fatti di questo tipo&#8221;.</p>
<p>Fonte: Adnkronos</p>
<p>Foto: Vigili del fuoco</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		<title>Detrazioni immobili non agibili</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/09/detrazioni-immobili-non-agibili.html</link>
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		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 08:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[collabente]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[ici]]></category>
		<category><![CDATA[immobile inagibile]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

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		<description><![CDATA[La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/detrazione-fiscale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con detrazione fiscale">detrazione fiscale</a> del 55% per gli interventi di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risparmio-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risparmio energetico">risparmio energetico</a> può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1452" title="lente3" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/09/lente3.jpg" alt="lente3" width="377" height="318" /><br />
Queste, in sintesi, le affermazioni dell&#8217;Agenzia delle Entrate contenute nella <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> n. 215/E del 12 agosto 2009. La <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> contiene la risposta ad un interpello presentato da un contribuente proprietario di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 1997. L&#8217;immobile in questione è regolarmente accatastato, classificato come &#8220;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/unita-collabente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con unità collabente">unità collabente</a>&#8221;, in regola con i pagamenti <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/ici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con ici">ICI</a> (fino alla dichiarazione di inagibilità) e riscaldato mediante stufe e focolari di potenza nominale superiore a 15kW.<span id="more-1451"></span>Il fatto che l&#8217;edificio sia classificato come unità <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/collabente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con collabente">collabente</a> &#8211; secondo l&#8217;Agenzia &#8211; &#8220;non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito&#8221;. Per tale fabbricato il contribuente può fruire della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico prevista dall&#8217;art. 1, commi 344-349 della Legge 296/2006 (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">Finanziaria</a> 2007).</p>
<p>Fonte:donnegeometra</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1451&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1451" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Da inizio anno +78% ipoteche legali su immobili</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/09/01/da-inizio-anno-78-ipoteche-legali-su-immobili.html</link>
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		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 13:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Previsioni e Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Prima Casa]]></category>
		<category><![CDATA[crediti tributari]]></category>
		<category><![CDATA[esecuzione immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[experiam]]></category>
		<category><![CDATA[frode]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[recupero crediti]]></category>

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		<description><![CDATA[Aumenta nella prima parte del 2009 il numero delle ipoteche legali sugli immobili, quelle connesse al recupero di crediti in sofferenza e non alla sottoscrizione di mutui. In Italia nei primi cinque mesi del 2009, le ipoteche legali sono risultate pari a 83.025, a fronte delle 46.764 iscritte nello stesso periodo del 2008, in aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aumenta nella prima parte del 2009 il numero delle ipoteche legali sugli <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/immobili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a>, quelle connesse al recupero di crediti in sofferenza e non alla sottoscrizione di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/mutui" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con mutui">mutui</a>. In Italia nei primi cinque mesi del 2009, le ipoteche legali sono risultate pari a 83.025, a fronte delle 46.764 iscritte nello stesso periodo del 2008, in aumento del 78% e per un valore medio di circa 90 mila euro.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1434" title="house-puzzle" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/09/house-puzzle.jpg" alt="house-puzzle" width="450" height="293" /></p>
<p>E&#8217; quanto emerge da un&#8217;analisi di Experian, societa&#8217; attiva nei servizi informativi per la prevenzione dei rischi di credito e di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/frode" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con frode">frode</a>.<br />
Per la societa&#8217; l&#8217;aumento e&#8217; dovuto a &#8220;un deterioramento della situazione <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">finanziaria</a> degli italiani, unito al maggiore ricorso a strumenti di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/esecuzione-immobiliare" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con esecuzione immobiliare">esecuzione immobiliare</a> da parte delle Concessionarie della Riscossione, ai fini del recupero coattivo dei <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/crediti-tributari" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con crediti tributari">crediti tributari</a>&#8221;.<span id="more-1433"></span>In ogni caso nel 2008, con 143.647 iscrizioni nell&#8217;intero anno di 12 mesi, si era registrato un crollo generalizzato delle iscrizioni sugli immobili a causa dell&#8217;innalzamento a 8 mila euro della soglia di credito minima da tutelare con l&#8217;ipoteca legale. Nel 2007 erano state 295.889, delle quali 166.786 nei primi cinque mesi dell&#8217;anno.<br />
Contrastanti gli andamenti nelle varie regioni. A far segnare gli incrementi piu&#8217; decisi sono il Lazio, dove le ipoteche nei primi cinque mesi dell&#8217;anno sono aumentate di sei volte rispetto all&#8217;anno precedente (+575%), la Sicilia (+134%) e il Veneto (+93%), mentre crescite consistenti ma meno marcate si hanno in Campania (+42%), Lombardia (+39%), Friuli-Venezia Giulia e Piemonte (per entrambi +37%), Puglia (+36%) e Trentino Alto-Adige (+35%). La situazione e&#8217; invece relativamente stabile rispetto ai primi cinque mesi dello scorso anno in Emilia-Romagna (+20%), nelle Marche (+10%) e in Calabria (+3%), mentre migliora sensibilmente in Basilicata (-83%), Molise (-66%), Umbria (-37%), Liguria (-27%), Valle d&#8217;Aosta (-18%), Sardegna (-17%) e Toscana (-16%).</p>
<p>Fonte: adnkronos</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1433&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1433" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
</p>]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Nuda Proprietà e Usufrutto</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/28/nuda-proprieta-e-usufrutto.html</link>
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		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 12:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[nuda proprietà]]></category>
		<category><![CDATA[plusvalenza]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi di vendita]]></category>
		<category><![CDATA[quinquennio]]></category>
		<category><![CDATA[successione]]></category>
		<category><![CDATA[titolo oneroso]]></category>
		<category><![CDATA[usufrutto]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della plusvalenza, al fine di individuare il valore della nuda proprietà e dell’usufrutto, si applicano al prezzo di vendita i rispettivi coefficienti, mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener  conto del periodo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia delle Entrate (<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/plusvalenza" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con plusvalenza">plusvalenza</a>, al fine di individuare il valore della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/nuda-proprieta" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con nuda proprietà">nuda proprietà</a> e dell’<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/usufrutto" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con usufrutto">usufrutto</a>, si applicano al prezzo di vendita i rispettivi coefficienti, mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener  conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di rivendita in riferimento alla nuda proprietà e all&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/usufrutto" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con usufrutto">usufrutto</a> separatamente.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1428" title="lente3" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/08/lente3.jpg" alt="lente3" width="377" height="318" /></p>
<p>Stesso criterio deve essere utilizzato, precisa l’Agenzia, per verificare se l&#8217;immobile è <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/stato" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Stato">stato</a> adibito ad <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo trascorso tra l&#8217;acquisto e la cessione, condizione, questa, il cui verificarsi esclude comunque la realizzazione di plusvalenza tassabile.<span id="more-1426"></span> Osserva infatti l’Agenzia che “l&#8217;art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, qualifica come redditi diversi &#8220;&#8230;le plusvalenze realizzate mediante cessione a <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/titolo-oneroso" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con titolo oneroso">titolo oneroso</a> di beni <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/immobili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a> acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/successione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con successione">successione</a> e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l&#8217;acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari&#8221;” e che “al fine di verificare se emerga plusvalenza imponibile nella ipotesi di cessione di un immobile in relazione al quale sono stati acquistati in due momenti diversi la nuda proprietà e l&#8217;usufrutto, occorre chiarire, preliminarmente, in quale momento il bene debba considerarsi acquistato, atteso che ai sensi del richiamato articolo 67, comma 1, lett. b) la fattispecie imponibile si realizza soltanto se l&#8217; acquisto e la rivendita dell&#8217;immobile intervengono nell&#8217;arco del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/quinquennio" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con quinquennio">quinquennio</a>”.</p>
<p>Fonte: Donnegeometra</p>
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</p>]]></content:encoded>
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		<title>Detrazioni del 55% elastiche</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/25/detrazioni-del-55-elastiche.html</link>
		<comments>http://www.immobiliareblog.it/2009/08/25/detrazioni-del-55-elastiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diritto Immobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia&Architettura]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio energie]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[Risparmio Energetico]]></category>
		<category><![CDATA[bonus ecologico]]></category>
		<category><![CDATA[detrazioni]]></category>
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		<category><![CDATA[irpef]]></category>
		<category><![CDATA[riqualificazione energetica]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione agenzia entrate]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturare]]></category>
		<category><![CDATA[unità collabente]]></category>

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		<description><![CDATA[Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 agosto 2009, n.215
Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211; Detrazioni per interventi di risparmio energetico. Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Bonus ecologico anche per le case riscaldate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Risoluzione Agenzia delle Entrate 12 agosto 2009, n.215</strong><br />
Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 &#8211; Detrazioni per interventi di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risparmio-energetico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risparmio energetico">risparmio energetico</a>. Individuazione delle caratteristiche tecniche di un impianto termico – Art. 1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p>
<p><a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/bonus-ecologico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con bonus ecologico">Bonus ecologico</a> anche per le case riscaldate da vecchi impianti come caminetti, stufe e scaldacqua. Con la risoluzione n. 215/E del 12 agosto,  l&#8217;agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti, aprendo le porte ad altre voci riguardo le detrazioni del 55%.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1415" title="risparmio-energetico" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/08/risparmio-energetico.jpg" alt="risparmio-energetico" width="450" height="302" /></p>
<p>Rientrano nelle detrazioni anche i contribuenti che decidono di ristrutturare un immobile dichiarato inagibile per motivi statici dopo un terremoto e già dotato di tre focolari e una stufa fissa. È il caso da cui prende le mosse il documento di prassi, che risponde all&#8217;istanza di interpello presentata dal proprietario di un edificio situato nel centro storico di un Comune italiano, regolarmente accatastato e attualmente classificato come &#8220;unità <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/collabente" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con collabente">collabente</a>&#8221;, ossia come fabbricato pericolante in seguito agli eventi sismici che hanno interessato la zona.<span id="more-1414"></span><br />
Una costruzione già destinata ad abitazione e che l&#8217;interpellante intende rimettere a nuovo migliorandone anche l&#8217;involucro dal punto di vista termico. I costi sostenuti per questo tipo di lavori rientrerebbero, secondo il contribuente, tra quelle detraibili dall&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/irpef" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con irpef">Irpef</a> in base alle norme che promuovono gli interventi di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/riqualificazione-energetica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con riqualificazione energetica">riqualificazione energetica</a>.<br />
Un&#8217;interpretazione condivisa dai tecnici dell&#8217;Agenzia delle Entrate, che ripercorrono a grandi linee la storia dell&#8217;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/incentivo-ecologico" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con incentivo ecologico">incentivo ecologico</a>, nato con la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">Finanziaria</a> del 2007 e successivamente prorogato fino a comprendere le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Un beneficio riconoscibile, così come chiarito dalla <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/circolare" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con circolare">circolare</a> 36/E di due anni fa, ai fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, a patto che siano esistenti.</p>
<p>A questo proposito, il documento precisa che l&#8217;esistenza dell&#8217;immobile è provata dall&#8217;iscrizione in catasto e dal pagamento dell&#8217;Ici, se dovuta. Restano quindi fuori dal perimetro dell&#8217;agevolazione le case di nuova costruzione, che devono già rispettare in partenza determinati standard energetici.<br />
In secondo luogo, per fruire del bonus gli immobili devono rispettare una serie di standard tecnici e, più precisamente, essere in possesso di impianti di riscaldamento funzionanti e installati negli ambienti in cui si realizza l&#8217;intervento di risparmio energetico, a meno che non si montino pannelli solari. L&#8217;esistenza dell&#8217;edificio e la presenza di un sistema di riscaldamento funzionante sono, dunque, le due condizioni essenziali per poter usufruire della detrazione del 55 per cento dalle imposte sui redditi.</p>
<p>Nel caso specifico preso in esame dalla risoluzione, il fatto che l&#8217;edificio sia classificato come &#8220;unità collabente&#8221; per via del terremoto non esclude che si tratti di un manufatto esistente, essendo già costruito e individuato a livello catastale, anche se non produttivo di reddito. Se quindi la prima condizione per accedere al bonus verde risulta immediatamente soddisfatta, per verificare che anche la seconda lo sia occorre prendere in considerazione le caratteristiche del vecchio impianto di riscaldamento installato nell&#8217;abitazione.<br />
Questo, stando alle dichiarazioni dell&#8217;autore dell&#8217;interpello, è costituito da tre camini e una stufa fissa con una potenza complessiva al focolare superiore ai 15 kw. Una precisazione importante, dal momento che generalmente le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante e gli scaldacqua unifamiliari non sono di per sé considerati <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/impianti-termici" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con impianti termici">impianti termici</a>.<br />
Per rientrare in questa definizione, però, è sufficiente che gli apparecchi siano fissi e che la somma delle loro potenze nominali sia maggiore o uguale a 15 kw. È il caso del vecchio sistema di riscaldamento della casa per cui il contribuente chiede la detrazione del 55 per cento.</p>
<p>Di conseguenza, i lavori di miglioramento termico dell&#8217;involucro dell&#8217;edificio rientrano a pieno titolo tra quelli agevolabili dal <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/fisco" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Fisco">Fisco</a> verde.</p>
<p>Fonte: Donnageometra</p>
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		<title>Nuova risoluzione Agenzia delle Entrate: Imposte di registro e Ipotecarie</title>
		<link>http://www.immobiliareblog.it/2009/07/03/nuova-risoluzione-agenzia-delle-entrate-imposte-di-registro-e-ipotecarie.html</link>
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		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 08:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carpe Diem</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guida all'acquisto]]></category>
		<category><![CDATA[News Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Normative Immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[Osservatorio Tasse]]></category>
		<category><![CDATA[abitazione]]></category>
		<category><![CDATA[agevolazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[imposta di registro]]></category>
		<category><![CDATA[risoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[rogito notarile]]></category>
		<category><![CDATA[valore catastale]]></category>

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		<description><![CDATA[Se al momento della stipula del rogito notarile per l`acquisto di un`abitazione da parte di un privato non viene espressamente richiesta l`applicazione del cd.&#8220;prezzo-valore&#8220; (base imponibile pari al valore catastale dell`immobile), si applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita dell`immobile.

A tal fine, si esclude la possibilità per l`acquirente di presentare successivamente un atto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se al momento della stipula del <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/rogito-notarile" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con rogito notarile">rogito notarile</a> per l`acquisto di un`<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/abitazione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con abitazione">abitazione</a> da parte di un privato non viene espressamente richiesta l`applicazione del cd.&#8220;prezzo-valore&#8220; (base imponibile pari al <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/valore-catastale" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con valore catastale">valore catastale</a> dell`immobile), si applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita dell`immobile.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1366" title="penna" src="http://www.immobiliareblog.it/wp-content/uploads/2009/07/penna.jpg" alt="penna" width="491" height="353" /><br />
A tal fine, si esclude la possibilità per l`acquirente di presentare successivamente un atto integrativo per accedere ai benefici del &#8220;prezzo-valore&#8220;. Questo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate attraverso la <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/risoluzione" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con risoluzione">Risoluzione</a> Ministeriale n. 145/E del 9 giugno 2009.<span id="more-1365"></span>In merito, si ricorda che l`art. 1, comma 497 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/finanziaria" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Finanziaria">Finanziaria</a> 2006) ha introdotto la facolta`, per le cessioni di <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/immobili" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con immobili">immobili</a> ad uso abitativo e relative <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/pertinenze" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con pertinenze">pertinenze</a>, effettuate nei confronti di persone fisiche che non agiscono nell`esercizio di attivita` d`impresa o professionale, di considerare come base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, il valore catastale dell`immobile e non il valore commerciale dello stesso.</p>
<p>Come ha chiarito l`Agenzia delle Entrate nella sopra citata R.M. 145/E/2009, fermo restando l`obbligo delle parti di specificare nell`atto il corrispettivo pattuito, &#8220;si deve escludere che la dichiarazione [...] possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo&#8220;.</p>
<p>E`, pertanto, obbligatorio optare per tale facolta` esclusivamente al momento della stipula del rogito, a differenza delle richieste per le <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/agevolazioni" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con agevolazioni">agevolazioni</a> &#8220;<a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/prima-casa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con Prima Casa">prima casa</a>&#8220; o per quelle per gli immobili compresi in aree soggette a piani di recupero, in cui, invece, e` riconosciuta la possibilità di integrare l`atto originario attraverso una dichiarazione successiva, al fine dell`applicazione del regime fiscale piu` favorevole.</p>
<p>Cio`, di fatto, ha discriminato l`applicabilita` del cd. &#8220;prezzo valore&#8220; rispetto alle altre agevolazioni (&#8220;prima casa&#8220; e aree in piani di recupero), sanzionando, si ritiene in maniera eccessiva, l`omissione della richiesta, anche alla luce della <a href="http://www.immobiliareblog.it/tag/circolare" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post taggati con circolare">Circolare</a> Ministeriale n. 38/E del 12 agosto 2005 e della Risoluzione Ministeriale n. 110/E del 2 ottobre 2006, secondo le quali, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, le agevolazioni previste per aree inserite in piani di recupero e quelle &#8220;prima casa&#8220; non possono essere negate per la mancata dichiarazione al momento della stipula dell`atto.</p>
<p>Tale decisione, come evidenziato dall`Agenzia delle Entrate nella R.M. 145/E/2009, e` finalizzata sia alla tutela della certezza nei rapporti giuridici, che dell`affidamento tra il contribuente e l`Amministrazione finanziaria.</p>
<p>Infatti, secondo l`Amministrazione finanziaria, non risulta ipotizzabile la presentazione di un atto integrativo da parte del contribuente, dal momento che l`applicazione del &#8220;prezzo-valore&#8220; inibisce i poteri di controllo dell`Ufficio.</p>
<p>Per completezza, si ricorda che l`art. 309 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007) ha esteso la platea dei soggetti che possono usufruire della regola del prezzo-valore.</p>
<p>In particolare, oltre ai soggetti privati, possono usufruire di questa agevolazione:</p>
<p>***le cessioni di fabbricati abitativi effettuate nei confronti di soggetti non esercenti attivita` commerciale e diversi dalle persone fisiche (es. Fondazioni o Associazioni);</p>
<p>***le cessioni di fabbricati abitativi effettuate nei confronti di soggetti privati da parte di soggetti passivi IVA in regime di esenzione dall`imposta (come nel caso dell`impresa di costruzioni che cede l`immobile dopo 4 anni dall`ultimazione dei lavori).</p>
<p>Fonte:Donnegeometra</p>
<p class="akst_link"><a href="http://www.immobiliareblog.it/?p=1365&amp;akst_action=share-this"  title="Invia il post via mail o salvalo in uno dei servizi di bookmarking sociale..." id="akst_link_1365" class="akst_share_link" rel="nofollow">Condividi</a>
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