Agevolazioni per l’acquisto della prima casa: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la n. 31 del 7 giugno 2007 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle previste per l’acquisto della . Nella in questione l’amministrazione esamina tre situazioni in particolare:


1. trattamento fiscale delle destinate a servizio di case di acquisite senza fruire delle agevolazioni “prima casa” (immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa” o acquistato allo stato “”) »» Continua a leggere »»



Nuova risoluzione Agenzia delle Entrate: Imposte di registro e Ipotecarie

Se al momento della stipula del per l`acquisto di un` da parte di un privato non viene espressamente richiesta l`applicazione del cd.“prezzo-valore“ (base imponibile pari al dell`immobile), si applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita dell`immobile.

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A tal fine, si esclude la possibilità per l`acquirente di presentare successivamente un atto integrativo per accedere ai benefici del “prezzo-valore“. Questo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate attraverso la Ministeriale n. 145/E del 9 giugno 2009. »» Continua a leggere »»


I requisiti per usufruire dei Benefici “Prima Casa”

Il primo requisito indispensabile per fruire delle è che l’acquisto riguardi una casa di non “di lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di legno pregiato o intarsiato, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc.  Accertato che si acquisti un’ considerata  non di lusso i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale;

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b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col , di diritti di proprietà, , uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o , su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto ; »» Continua a leggere »»


Dal 2008 il 55% Irpef anche sull’impianto geotermico

L’articolo 1, commi 20-24 della legge 24 dicembre 2007, n.244 prevede la proroga sino al 2010 della detrazione pari al 55% delle spese sostenute per la degli edifici esistenti, introdotta dall’articolo 1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, detrazione che per il 2007 non si è applicata per gli impianti di condizionamento con .  

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A partire dal 1° gennaio 2008, per contro, è stabilita l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di invernale non a condensazione, le cui modalità applicative saranno definite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze e l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010;

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Nuda proprietà, la vendita non salva le agevolazioni

Chi ha comprato un appartamento con le e poi, entro cinque anni dall’acquisto, ne aliena la mantenendo l’, decade dalle ottenute in sede di acquisto.

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Inoltre, la prima dei cinque anni genera pure la tassazione delle eventuale , a meno che il cedente dimostri di avere adibito l’immobile a propria . E’ quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella 231/E dell’8 agosto 2007.






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