Con la Circolare n. 31 del 7 giugno 2007 l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa. Nella circolare in questione l’amministrazione finanziaria esamina tre situazioni in particolare:

1. trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni “prima casa” (immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni “prima casa” o acquistato allo stato “rustico”) »» Continua a leggere »»
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Se al momento della stipula del rogito notarile per l`acquisto di un`abitazione da parte di un privato non viene espressamente richiesta l`applicazione del cd.“prezzo-valore“ (base imponibile pari al valore catastale dell`immobile), si applica la tassazione ordinaria, basata sul prezzo di compravendita dell`immobile.

A tal fine, si esclude la possibilità per l`acquirente di presentare successivamente un atto integrativo per accedere ai benefici del “prezzo-valore“. Questo quanto chiarito dall`Agenzia delle Entrate attraverso la Risoluzione Ministeriale n. 145/E del 9 giugno 2009. »» Continua a leggere »»
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Il primo requisito indispensabile per fruire delle agevolazioni è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di legno pregiato o intarsiato, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc. Accertato che si acquisti un’abitazione considerata non di lusso i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria attività principale;

b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto prima casa; »» Continua a leggere »»
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L’articolo 1, commi 20-24 della legge 24 dicembre 2007, n.244 prevede la proroga sino al 2010 della detrazione pari al 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall’articolo 1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, detrazione che per il 2007 non si è applicata per gli impianti di condizionamento con pompa di calore.

A partire dal 1° gennaio 2008, per contro, è stabilita l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalità applicative saranno definite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze e l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010;
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Chi ha comprato un appartamento con le agevolazioni prima casa e poi, entro cinque anni dall’acquisto, ne aliena la nuda proprietà mantenendo l’usufrutto, decade dalle agevolazioni ottenute in sede di acquisto.

Inoltre, la vendita prima dei cinque anni genera pure la tassazione delle eventuale plusvalenza, a meno che il cedente dimostri di avere adibito l’immobile a propria abitazione. E’ quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 231/E dell’8 agosto 2007.
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