Saranno  nulle le compravendite senza la certificazione di . È la novità antisismica introdotta nel  dal comma 4 dell’articolo 2. Gli edifici ultimati dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge dovranno riportare, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del certificato di .

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Solo in presenza di questi requisiti si potrà procedere alla trascrizione nei pubblici .  La norma dovrebbe essere valida su tutto il territorio nazionale. Di fatto nel caso di zone non dichiarate sismiche basterà un collaudo statico effettuato alla fine dei lavori, come previsto dalla  Legge 1086/1971. [leggi tutto]