Il reddito proveniente da un contratto di locazione di un immobile, oggetto di donazione con usufrutto e concesso in comodato allo stesso donatario, è imputabile esclusivamente al comodante/usufruttuario, anche se il contratto è stipulato da chi ha ricevuto in comodato il bene.

Questo perché il contratto di comodato non implica un trasferimento della titolarità del reddito fondiario dal comodante al comodatario.
Con la risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello , all’interpello presentato da un contribuente che aveva donato e concesso in comodato alla propria figlia un villino, diviso in tre unità abitative, riservandone per sé l’usufrutto. »» Continua a leggere »»
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Risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008
Il bonus per il riacquisto della prima casa spetta solo se l’atto sconta l’imposta di registro o l’Iva. Pertanto, nel caso in cui la riacquisizione avvenga attraverso una donazione che, in seguito alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, è soggetta a quest’ultima imposta e non più al Registro, il diritto al credito d’imposta non matura.
Per di più, se il primo immobile “agevolato” è venduto quando ancora non sono trascorsi cinque anni e il riacquisto non avviene a titolo oneroso, i benefici goduti all’epoca decadono. »» Continua a leggere »»
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E’ stato pubblicato in G.U. il DM con le nuove modalità di calcolo per delle rendite, vitalizi ed usufrutti. Attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia del 07 gennaio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 9, si è provveduto all’adeguamento della modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni ai fini dell’imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni.

Le nuove modalità di calcolo si applicano agli atti pubblici, agli atti giudiziari e alle scritture private autenticate e non presentate per la registrazione a decorrere dal 01 gennaio 2008. Stessa decorrenza anche per le successioni apertesi e per le donazioni fatte a decorrere sempre dal 01 gennaio 2008.
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In data 22 gennaio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la Circolare 3/E. Detta Circolare fornisce precise indicazioni in merito all’istituto del coacervo, ossia alle donazioni effettuate in vita dal de cuius.

In particolare viene chiarito che devono essere considerate nel coacervo anche le donazioni nel periodo dal 26 ottobre 2001 al 28 novembre 2006 (periodo nel quale non si applicava l’imposta di successione). Il testo della Circolare è visionabile sul sito www.agenziaentrate.it.
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