Reddito da locazione: va dichiarato da chi ha il diritto reale sull’immobile

Il reddito proveniente da un di un immobile, oggetto di con e concesso in allo stesso donatario, è imputabile esclusivamente al comodante/, anche se il contratto è stipulato da chi ha ricevuto in comodato il bene.

Questo perché il contratto di comodato non implica un trasferimento della titolarità del dal comodante al comodatario.
Con la risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008 l’Agenzia delle Entrate risponde all’interpello , all’interpello presentato da un contribuente che aveva donato e concesso in comodato alla propria figlia un villino, diviso in tre unità abitative, riservandone per sé l’usufrutto. »» Continua a leggere »»



Riaquisto “prima casa” – Trasferimenti gratuiti senza benefici

10 mag 2008

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Risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008
Il bonus per il riacquisto della prima casa spetta solo se l’atto sconta l’ o l’Iva. Pertanto, nel caso in cui la riacquisizione avvenga attraverso una che, in seguito alla reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni, è soggetta a quest’ultima imposta e non più al Registro, il diritto al credito d’imposta non matura.

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Per di più, se il primo immobile “agevolato” è venduto quando ancora non sono trascorsi cinque anni e il riacquisto non avviene a titolo oneroso, i benefici goduti all’epoca decadono. »» Continua a leggere »»


Rendite, vitalizi e usufrutti, adeguati i moltiplicatori

E’ stato pubblicato in G.U. il DM con le nuove modalità di calcolo per delle , ed usufrutti. Attraverso il Decreto del Ministero dell’Economia del 07 gennaio 2008, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n° 9, si è provveduto all’adeguamento della modalità di calcolo dei diritti di a vita e delle o pensioni ai fini dell’ e di imposta sulle successioni e donazioni. 

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Le nuove modalità di calcolo si applicano agli , agli e alle autenticate e non presentate per la registrazione a decorrere dal 01 gennaio 2008. Stessa  decorrenza anche per le successioni apertesi e per le donazioni fatte a decorrere sempre dal 01 gennaio 2008.


Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costituzione di vincolo di destinazione

In data 22 gennaio 2008 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la . Detta Circolare fornisce precise indicazioni in merito all’istituto del , ossia alle donazioni effettuate in vita dal .

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In particolare viene chiarito che devono essere considerate nel coacervo anche le donazioni nel periodo dal 26 ottobre 2001 al 28 novembre 2006 (periodo nel quale non si applicava l’imposta di ). Il testo della Circolare è visionabile sul sito www.agenziaentrate.it.






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