Al passo coi tempi i coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie. Cambia anche la base imponibile, ai fini delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, per la costituzione di rendite o pensioni.

Le modifiche arrivano con il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, e fanno seguito al cambiamento del saggio degli interessi legali, la cui misura è stata fissata all’1% annuo, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 (Dm 4 dicembre 2009). »» Continua a leggere »»
Condividi
L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della plusvalenza, al fine di individuare il valore della nuda proprietà e dell’usufrutto, si applicano al prezzo di vendita i rispettivi coefficienti, mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di rivendita in riferimento alla nuda proprietà e all’usufrutto separatamente.

Stesso criterio deve essere utilizzato, precisa l’Agenzia, per verificare se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo trascorso tra l’acquisto e la cessione, condizione, questa, il cui verificarsi esclude comunque la realizzazione di plusvalenza tassabile. »» Continua a leggere »»
Condividi
Chi ha comprato un appartamento con le agevolazioni prima casa e poi, entro cinque anni dall’acquisto, ne aliena la nuda proprietà mantenendo l’usufrutto, decade dalle agevolazioni ottenute in sede di acquisto.

Inoltre, la vendita prima dei cinque anni genera pure la tassazione delle eventuale plusvalenza, a meno che il cedente dimostri di avere adibito l’immobile a propria abitazione. E’ quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 231/E dell’8 agosto 2007.
Condividi