Nuda Proprietà e Usufrutto

L’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 188/E del 20 luglio) ha chiarito che nel calcolo della , al fine di individuare il valore della e dell’, si applicano al prezzo di i rispettivi coefficienti, mentre per individuare il giorno a partire da cui scattano i cinque anni si deve tener  conto del periodo di tempo che intercorre tra la data di acquisto e la data di rivendita in riferimento alla e all’usufrutto separatamente.

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Stesso criterio deve essere utilizzato, precisa l’Agenzia, per verificare se l’immobile è stato adibito ad abitazione principale (del cedente o dei suoi familiari) per la maggior parte del tempo trascorso tra l’acquisto e la cessione, condizione, questa, il cui verificarsi esclude comunque la realizzazione di plusvalenza tassabile. »» Continua a leggere »»



La Corte Costituzionale boccia le tasse sul lusso di Soru

La ha dichiarato illegittime le cosiddette ‘tasse sul lusso’ introdotte dalla con le leggi regionali del 2006 e del 2007.

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La bocciatura riguarda però solo le per chi non risiede nell’ e possiede una per uso turistico e quelle per le plusvalenze sulle compravendite di tali case.   »» Continua a leggere »»


Nuda proprietà, la vendita non salva le agevolazioni

Chi ha comprato un appartamento con le e poi, entro cinque anni dall’acquisto, ne aliena la mantenendo l’, decade dalle ottenute in sede di acquisto.

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Inoltre, la prima dei cinque anni genera pure la tassazione delle eventuale , a meno che il cedente dimostri di avere adibito l’immobile a propria abitazione. E’ quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 231/E dell’8 agosto 2007.






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