I requisiti per usufruire dei Benefici “Prima Casa”

Il primo requisito indispensabile per fruire delle è che l’acquisto riguardi una casa di abitazione non “di lusso”, ad esempio se è superiore a 160 mq, ha infissi di legno pregiato o intarsiato, pareti rivestite in stoffa, la piscina ecc.  Accertato che si acquisti un’abitazione considerata  non di lusso i benefici spetteranno, a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, solo in presenza di determinate condizioni:
a) l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l’acquirente svolge la propria principale;

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b) l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col , di diritti di proprietà, , uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile da acquistare;
c) non bisogna essere titolari, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto ; »» Continua a leggere »»



No alla Residenza Anagrafica nei contratti di locazione transitori

La natura transitoria delle esigenze abitative del – che comporta l’esclusione della dall’ambito di applicabilità della L. 27 luglio 1978, n. 392 ai sensi dell’art. 26 lett. A della stessa legge – va accertata con riferimento agli specifici bisogni del che l’immobile locato è destinato a soddisfare al momento della conclusione del ;

affittasi_bignel senso che la suddetta natura transitoria va riconosciuta nell’ipotesi in cui l’abitazione del conduttore, in quanto eccezionale e temporanea, comporti una sua permanenza soltanto precaria o sussidiaria nell’immobile locato, mentre va esclusa nel caso in cui l’immobile rappresenti la normale e continuativa dimora del conduttore. »» Continua a leggere »»


Ici azzerata, conta il regolamento

L’ per l’ si applica anche alle e alle abitazioni assimilate con anche se solo ai fini dell’aliquota ridotta o della detrazione.

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Le abitazioni dei residenti all’estero sono esenti solo se il comune le ha assimilate con regolamento alle abitazioni principali. Sono questi gli elementi più rilevanti che si traggono dalla lettura della risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, con la quale la direzione federalismo fiscale del dipartimento delle finanze del ministero dell’economia e delle finanze ha fatto luce sulle varie problematiche sollevate in merito all’applicazione, in materia di Imposta comunale sugli immobili (Ici), della nuova esenzione per l’abitazione principale prevista dall’art. 1 del dl 27 maggio 2008, n. 93, che va a sostituire integralmente l’ulteriore detrazione dell’1,33 per mille disposta dall’art. 8, comma 2-bis, del dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, introdotta dall’art. 1, comma 5, della legge finanziaria per l’anno 2008. »» Continua a leggere »»


E’ leggittimo dare subito in locazione la prima casa

E’ possibile dare subito in un’abitazione acquistata con i .

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Non è infatti necessario che l’immobile sia utilizzato come . L’importante è che l’immobile si trovi in un comune nel quale l’acquirente ha la o intenda stabilirla entro 18 mesi dalla stipula del ovvero svolga nel comune la propria principale.






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