La conservazione degli atti notarili

Gli atti che il notaio riceve vengono conservati nel suo studio fino a quando il notaio svolge la propria attività nel distretto notarile al quale è assegnato.

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Il distretto notarile è l’ambito territoriale entro il quale il notaio può esercitare le proprie funzioni: attualmente, i distretti sono 94 ed ognuno di essi comprende un determinato numero di sedi alle quali vengono assegnati i notai.

Quando il notaio cessa definitivamente dall’esercizio ovvero si trasferisce in una sede di altro distretto notarile, gli atti, i repertori ed i registri che prima erano conservati nello studio del notaio, vengono depositati nell’Archivio notarile del distretto ove lo stesso esercitava.Negli archivi notarili sono altresì conservate le copie degli atti pubblici e delle scritture private autenticate e gli atti privati originali, trasmessi dagli uffici del registro decorsi dieci anni dalla registrazione.

Decorso un centennio dal deposito, tutti gli atti e i documenti conservati vengono versati, con cadenza decennale, negli archivi di Stato, i quali svolgono compiti generali di custodia delle fonti documentarie per fini storico-culturali.

Chiunque debba richiedere la copia di un atto notarile stipulato da un notaio deceduto, cessato definitivamente dall’esercizio o trasferitosi in una sede di altro distretto notarile deve quindi recarsi presso l’Archivio notarile nel quale sono stati depositati gli atti del notaio.

Fonte www.giustizia.it

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