20 Aprile 2024

Riportiamo qua di seguito quanto riportato nel sito dell’ABI inerente la procedura da adottarsi per una qualsiasi portabilità di mutuo. Cosa assurda che vengono analizzate le fasi cronologiche per arrivare al buon fine dell’operazione, per poi specificare che “le banche sono libere di adottare la procedura di seguito descritta ovvero di definire operazioni alternative”!!

mutuo2

PROCEDURA PER LA PORTABILITÀ NEI CONTRATTI DI MUTUO
L’art. 8, DL n. 7/2007, convertito con modificazione nella legge n. 40/2007, reca disposizioni sulla portabilità del mutuo, stabilendo che:· la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al
debitore l’esercizio della facoltà di surrogazione di cui all’art. 1202 cod. civ. (comma 1);
· nel caso di surrogazione per volontà del debitore il mutuante surrogato subentra nelle garanzie
accessorie, personali e reali, al credito surrogato (comma 2);
· è nullo ogni patto con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della
facoltà di surrogazione (comma 3);
· la predetta surrogazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali (comma 4).
In questo quadro normativo, l’ABI ha definito una procedura di collaborazione interbancaria volta a
contribuire alla migliore realizzazione delle operazioni di portabilità del mutuo, improntata a criteri di
massima riduzione dei tempi, degli adempime nti e dei costi connessi1.
Tale procedura interviene solo nella fase esecutiva di un’operazione di portabilità del mutuo, ovvero a
valle del processo di scelta effettuato dal cliente; in particolare, le modalità di seguito precisate si
riferiscono alle fasi che si attivano una volta che il cliente abbia definito con la banca subentrante le
nuove condizioni del finanziamento.
La procedura trova quindi applicazione solo dopo che il cliente abbia verificato sul mercato le migliori
condizioni offerte in materia dalle banche, acquisito le relative proposte e raccolto attraverso la banca
originaria la documentazione inerente il mutuo in essere, ivi compresa una stima di massima del debito
residuo.

Le banche sono libere di adottare la procedura di seguito descritta ovvero di definire soluzioni operative alternative.

La procedura si articola in 3 fasi.
1. Avvio della procedura
Il cliente 2 richiede per iscritto alla banca subentrante di acquisire dalla banca originaria l’esatto importo
del proprio debito residuo, concordando anche una possibile data per la formalizzazione dell’operazione.
La banca subentrante , tramite sistemi di colloquio elettronico interbancario 3, comunica alla banca
originaria la data di formalizzazione dell’operazione e richiede alla stessa l’importo del debito residuo del
cliente a detta data .
2. Comunicazione dell’importo del debito residuo
La banca originaria comunica alla banca subentrante l’importo del debito residuo del cliente, di norma
entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, avvalendosi dei sistemi di colloquio elettronico
interbancario e conferma la data di formalizzazione dell’operazione. Analoga informazione è fornita
contestualmente dalla banca originaria al cliente.
3. Formalizzazione dell’operazione di portabilità del mutuo
La banca subentrante procede al perfezionamento dell’operazione di portabilità mediante stipula del
contratto di mutuo e contestuale rilascio dalla banca originaria 4, contro pagamento di quanto ad essa
dovuto, di apposita quietanza recante la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma
impiegata per il pagamento 5.
La banca subentrante provvede a richiedere l’annotazione ai sensi dell’art. 2843 cod. civ. del
trasferimento a suo favore della garanzia ipotecaria già iscritta, in conseguenza della stipula del nuovo
contratto di mutuo.
A tal fine gli atti dovranno soddisfare i requisiti di forma richiesti dalla legge ai fini dell’annotazione
ipotecaria6.
* * *
Resta fermo che questa procedura di collaborazione interbancaria non permette di applicare al cliente
alcun costo di qualsiasi natura.
2 In caso di cointestazione del mutuo, la richiesta va presentata da tutti i soggetti interessati.
3 Nel caso in cui il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 di norma
la banca originaria svolge, per conto dell’SPV (società veicolo, nuova titolare del credito in base alla cessione dello
stesso), la funzione di servicer, provvedendo all’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero del predetto
credito: ciò in esecuzione di apposita procura speciale conferitale dall’SPV. Conseguentemente, anche in questo caso,
la richiesta del calcolo dell’importo del debito residuo va presentata alla banca originaria.
4 La condizione di contestualità, da realizzarsi anche con una molteplicità degli atti, appare funzionale ad assicurare il
miglior perfezionamento dell’operazione, nell’interesse del cliente e della banca subentrante, evitando il protrarsi dei
tempi conseguenti al rilascio di una quietanza in un momento successivo a quello della stipula dell’atto di mutuo.
5 Qualora il mutuo sia stato oggetto di operazione di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999, l’atto di
quietanza deve essere rilasciato dalla banca originaria (in qualità di servicer) sulla base della procura a suo tempo
conferitale dall’SPV (qualora tale requisito non ricorresse, occorre tempestivamente adeguare le procure a suo tempo
rilasciate al fine di renderle aderenti al nuovo contesto operativo postosi a seguito dell’art. 8 DL n. 7/2007). Di norma
infatti l’attività di servicer è svolta dalla stessa banca originaria. Ovviamente nel caso in cui l’attività di servicer sia
stata conferita dall’SPV ad altro soggetto, sarà quest’ultimo a rilasciare l’atto di quietanza.
6 Cfr. anche la circolare dell’Agenzia del Territorio del 21 giugno 2007 (pag. 4).

Fonte: Abi

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1 thought on “Procedura per la portabilità nei contratti di mutuo

  1. E’ vero che alcune banche possono accollarsi le spese notarili e che sulle spese della surrogazione non sono previste commissione bancarie nè imposte sostitutive.
    Grazie.

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