19 Aprile 2024

E’ stato pubblicato lo scorso 7 luglio il testo del d.Lgs. 115/2008, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 30 maggio, recante norme sull’attuazione della direttiva Ce 32/2006. Un provvedimento recepito in extremis dal governo italiano (il termine utile scadeva il 2 giugno!) che abroga la precedente normativa comunitaria in materia di efficienza degli usi finali dell’energia (direttiva 76/93) e che intende contribuire al miglioramento della sicurezza dell’approvvigionamento energetico e alla tutela dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

risparmio-energetico

Si stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell’efficienza degli usi finali dell’energia sotto il profilo costi e benefici. Si attribuisce formalmente all’Enea l’incarico di agenzia nazionale per l’efficienza energetica.
Si definiscono gli obiettivi quadro, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni che fino ad esso hanno minato il mercato in questione.Si introducono a tal uopo semplificazioni burocratiche per snellire il percorso autorizzativo dei lavori. Procediamo con ordine. Il decreto prevede innanzi tutto premi volumetrici per murature e solai necessari al miglioramento dell’isolamento termico degli edifici, oltre a semplificazioni procedurali per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici.
Negli edifici di nuova costruzione, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, superiori ai 30 centimetri, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari ad ottenere una riduzione minima del 10% dell’indice di prestazione energetica previsto dal dlss. 192/2005, non sono considerati ai fini della definizione del volume.
Nel rispetto dei suddetti limiti, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale nonché alle altezze massime degli edifici.
Stesso discorso vale per la riqualificazione energetica di strutture già esistenti. Se le operazioni riducono, sempre ai sensi del d.lgs. 192/2005, almeno del 10% del limite di trasmittanza, suddette murature potranno derogare al regime vigente per i limiti tra immobili e tra questi ed il mantello stradale. Veniamo allo snellimento delle procedure per i pannelli termici e fotovoltaici, per impianti eolici e di cogenerazione.
Per queste operazioni sarà da ora sufficiente la preventiva comunicazione al Comune: le installazioni di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici e le installazioni di generatori eolici di altezza non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro diventeranno infatti eventi di manutenzione ordinaria (esclusi dalla Dia).
Per realizzare invece impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW (non si parla più di impianti di cogenerazione ad alto rendimento) sarà sufficiente un’autorizzazione unica rilasciata dalla Regione nel rispetto delle normative in materia di tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. In ogni caso, le regioni dovranno emanare apposite norme che disciplineranno la materia, in termini di limiti di esenzione minima. Gli adempimenti per costituire un maggiore rapporto costi-risultati non risparmiano neanche il settore pubblico, che si vedrà vincolato ad adottare misure di miglioramento dell’efficienza energetica, provvedere all’acquisto di attrezzature a basso consumo, nonchè più in generale a definire gli orientamenti per il risparmio dell’energia, valutabile anche in sede di aggiudicazione appalti pubblici. Le regioni dal canto loro sono tenute a predisporre piani regionali vincolanti per favorire un uso razionale ed oculato delle fonti. Spetta invece al Governo promuovere sistemi di qualificazione, accreditamento e certificazione di risparmio energetico, oltre che prevedere misure che impediscano o limitino inutilmente o in modo sproporzionato l’uso di strumenti finanziari a fini di risparmio energetico nel mercato dei servizi energetici. Il provvedimento stabilisce dunque regole più efficaci per il mercato dei certificati bianchi, aggiornando i requisiti dei soggetti ammessi all’acquisto. E intende favorire la mobilità sostenibile mediante la sottoscrizione di accordi volontari con gli operatori di settore, ivi inclusi i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio. All’Enea saranno affidate le funzioni di “Agenzia nazionale per l’efficienza energetica”: l’Agenzia predisporrà annualmente un Rapporto per l’efficienza energetica, nel quale proporrà eventuali misure aggiuntive per il raggiungimento degli obiettivi nazionali, le cui priorità sono fissate dai Ministeri dello sviluppo economico e dell’ambiente nei Piani di azione sull’efficienza energetica.
PER SCARICARE IL DECRETO CLICCA QUI

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