26 Aprile 2024

La Finanziaria 2007 ha concentrato l’attenzione sull’obbligo di indicazione del ruolo da parte del soggetto che ha effettuato la mediazione, incaricando il notaio rogante di effettuare una specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui il mediatore ne sia sprovvisto.
Al riguardo è stato osservato come in realtà l’iscrizione al ruolo sia fatto che interessa la Camera di Commercio più che l’Agenzia delle Entrate, per cui pare piuttosto dubbia l’utilità di tale comunicazione:

probabilmente l’esigenza, più che comminare una sanzione per esercizio abusivo dell’attività, è quella di evidenziare soggetti che pongono in essere mediazioni in via non professionale, in quanto i redditi derivanti da tale attività finiscono spesso per non essere dichiarati. Se così fosse, i mediatori irregolari dovrebbero pertanto temere, più che una sanzione per esercizio abusivo dell’attività, una verifica fiscale riguardante redditi non dichiarati.Questa previsione rende comunque più scomoda la posizione dei mediatori non in regola dal punto di vista amministrativo, posizione che comunque non era certo tranquilla dal punto di vista civilistico: ai sensi della L. n.39/89 il contratto di mediazione, perfezionato da un soggetto non iscritto all’albo deve considerarsi nullo, per contrasto con una norma imperativa, con la conseguenza che il mediatore dovrà restituire alle parti contraenti quanto ricevuto a titolo di provvigione, né si vedrà riconosciuto il diritto di esercitare azione per l’ottenimento della suddetta provvigione (Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. n.3803/98.). Tale posizione è stata recentemente ribadita dalla Cassazione (Corte di Cassazione civile, sent. n.19066/06). il mediatore immobiliare non ha diritto alla provvigione ove l’affare relativo a immobile o azienda per la cui conclusione avesse messo in relazione le parti sia andato a buon fine, se non risulti iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.

Fonte:donnageometra

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