27 Luglio 2024

Sulla G.U. n. 286 del 6.12.2008 è stata pubblicata la direttiva 30.10.2008 del Ministero per i  beni e le attività culturali in materia di interventi per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale, in attuazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 3 del D.M. 6.10.2005 e art. 2, comma 1 della L. 378/2003.

La direttiva indica le modalità applicative delle disposizioni di cui alle citate norme, che hanno l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare, attraverso l’attuazione di programmi di intervento di risanamento conservativo e recupero funzionale, di tutela delle aree circostanti, preservazione dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, avvio e recupero di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche, le tipologie di architettura rurale, garantendo la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti oggetto del provvedimento.Sono oggetto di tali disposizioni gli insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza significativa della storia delle popolazioni e delle comunità rurali, delle rispettive economie agricole tradizionali, dell’evoluzione del paesaggio, compresi gli elementi tipici degli insediamenti rurali specificati all’art. 1, commi 2 e 3 del D.M. 6.10.2005.

Programmazione interventi ed adempimenti
Le regioni e le province autonome individuano nel proprio territorio, sentita la competente Soprintendenza, gli insediamenti rispondenti ai suesposti requisiti e predispongono appositi piani triennali, definendo le forme di intervento e le modalità di incentivazione atte al conseguimento degli obiettivi previsti.

Gli stessi enti territoriali, in coerenza dei programmi di sviluppo rurale 2007-2013, sono tenuti nell’ambito della programmazione, a recepire e specificare ulteriormente le finalità e gli obiettivi dei provvedimenti in commento, definendo le politiche generali per la tutela e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale anche sotto il profilo paesaggistico e ambientale. In particolare nei programmi regionali si dovrà provvedere a:

*  definire i requisiti di ammissibilità delle richieste di contributo ed i criteri generali per la valutazione delle stesse;
*  stabilire le tipologie dei contributi da assegnare e le percentuali massime di finanziamento ammissibili, tenendo conto che, a norma dell’art. 4, comma 1 della L. 378/2003, i contributi concessi non potranno superare il 50% della spesa riconosciuta sulla base del piano finanziario presentato, saranno erogati sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, ovvero, previa verifica, a saldo finale e non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici sulle stesse parti del manufatto per le stesse tipologie di opere oggetto della richiesta di contributo, in particolare, con quelli concessi ai sensi degli artt. 35-37 del D. Leg.vo 42/2004.

Nel corso dell’elaborazione della proposta di programmazione, le regioni e le province autonome, possono concludere intese con altre amministrazioni pubbliche, con fondazioni bancarie ed altri soggetti privati, allo scopo di coordinare e integrare le iniziative per il conseguimento degli obiettivi in oggetto. Tali accordi possono stabilire il co-finanziamento degli interventi con risorse di altri soggetti pubblici o privati, nel rispetto degli strumenti normativi di pianificazione territoriale e urbanistica e senza pregiudizio dei diritti dei terzi. Tali accordi sono recepiti nella proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome e la loro conferma è condizionata alla delibera di approvazione del programma.

Le concrete modalità di ripartizione annuale delle risorse assegnate al Fondo nazionale per la tutela e la valorizzazione dell’architettura rurale sono specificate, in attuazione dei criteri generali individuati all’art. 3 della L. 378/2003, con apposito decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Bando di selezione e assegnazione finanziamenti
Le regioni e le province autonome predispongono i bandi per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento secondo il modello riportato in Allegato A alla direttiva in commento. In particolare le domande di contributo dovranno essere corredate da uno studio di fattibilità.

La concessione dei contributi è subordinata alla stipula di una convenzione che prevede, tra l’altro, oltre ad altre eventuali condizioni:

*  la non trasferibilità degli immobili per almeno 10 anni;
*  l’avvenuto rilascio dei permessi per la realizzazione delle opere;
*  la redazione del preventivo di spesa a cura del direttore dei lavori e sottoscritto dal proprietario;
*  la possibilità di revoca dei contributi per il mancato inizio dei lavori entro 6 mesi dalla data del rilascio delle apposite autorizzazioni o a causa di lavori eseguiti in difformità rispetto ai progetti approvati.

Fonte:Donnegeometra

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