19 Marzo 2024

La detrazione fiscale del 55% per gli interventi di risparmio energetico può essere riconosciuta ai contribuenti che ristrutturano un immobile dichiarato inagibile, a condizione che lo stesso sia regolarmente accatastato e sia dotato di un impianto di riscaldamento. Tale impianto può essere costituito anche da focolari e stufe (fissi) la cui potenza nominale raggiunga almeno 15kW.

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Queste, in sintesi, le affermazioni dell’Agenzia delle Entrate contenute nella Risoluzione n. 215/E del 12 agosto 2009. La Risoluzione contiene la risposta ad un interpello presentato da un contribuente proprietario di un immobile dichiarato inagibile a seguito del sisma del 1997. L’immobile in questione è regolarmente accatastato, classificato come “unità collabente”, in regola con i pagamenti ICI (fino alla dichiarazione di inagibilità) e riscaldato mediante stufe e focolari di potenza nominale superiore a 15kW.Il fatto che l’edificio sia classificato come unità collabente – secondo l’Agenzia – “non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente, seppure non suscettibile di produrre reddito”. Per tale fabbricato il contribuente può fruire della detrazione fiscale del 55% per il risparmio energetico prevista dall’art. 1, commi 344-349 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007).

Fonte:donnegeometra

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