19 Marzo 2024

A circa una settimana dalla scadenza dell’Ivie, l’imposta sugli immobili posseduti all’estero dai residenti in italia, l’agenzia delle entrate ha diffuso una circolare  per chiarire i tanti punti oscuri. la 28/e fornisce tutte le istruzioni per capire su chi ricade l’onore dell’imposta e sul calcolo del valore imponibile, sia esso il costo di acquisto o il valore catastale

– soggetti passivi dell’imposta. devono pagare l’ivie i proprietari, i titolari di diritto reale di usufrutto, uso o abitazioni, enfiteusi e superficie degli immobili esteri; il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali; il locatario di immobili, anche se da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (il locatario è soggetto passivo a decorrere della data di stipula del contratto e per la durata dello stesso)
per i paesi del commow law, la cui legislazioni distinguono tra proprietà fondiaria (freehold) e possesso di beni (leasehold), a corrispondere il tributo saranno quest’ultimi. l’ivie è dovuta anche sui beni detenuti dalla persona fisica per interposta persona o tramite fiduciaria. per gli immobili dei trust, qualora la disponibilità dei beni sia da attribuire ad altri soggetti saranno i beneficiari o disponenti a corrispondere l’imposta

calcolo del valore imponile
1)per gli immobili situati in stati ue o in norvegia e islanda, la base imponibile è il valore catastale assunto ai fini delle imposte patrimoniali o reddituali del paese estero. nel caso in cui vi siano distinti valori catastali- uno per le imposte patrimoniali e l’altro per le imposte sul reddito, si farà riferimento al primo di essi
2) per francia, irlanda, malta e belgio, paesi dove manca un valore catastale di riferimento, l’ivie dovrà essere calcolata sul costo di acquisto o sul valore di mercato. a scelta del contribuente l’imposta si potrà calcolare anche sulla base del valore che si ottiene moltiplicando il reddito medio ordinario, eventualemte previsto dalle legislazioni locali, per i coefficienti imu
3) per gli immobili situati in stati non ue e diversi da islanda e norvegia, l’imposta va applicata al costo risultante dall’atto di acquisto ovvero dai contratti stipulati per acquistire di diritti reali. per gli immobili costruiti dal contribuente, bisogna far riferimento al costo di costruzione come certificato dalla relativa documentazione

-modalità di calcolo dell’ivie. l’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%, in proporzione alla quota di immobile posseduta e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il diritto di possesso. l’imposta non è dovuta se l’importo delle stessa non supera i 200 euro, ovvero per gli immobili la cui base imponibile non supera 26.381 euro. in tal caso non si deve indicare neanche i dati relativi all’immobile nel qadro rm del modello unico. ai fini dell¡applicazione della soglia di esenzione di euro 200 si deve far riferimento all’imposta sul valore complessivo dell’immobile a prescindere delle quote e del periodo di possesso

-detrazioni per crediti di imposta. dall’imposta si detrate, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale che si sia versata per il medesimo anno nel paese estero in cui è situato l’immobile

-soggetti che prestano servizio all’estero per lo stato italiano. sugli immobili dei cittadini con residenza fiscale in italia che prestano servizio all’estero per lo stato o per un’organizzazione internazionale si applica l’aliquota ridotta dello 0,4%

-modalità di versamento- per la dichiarazione del valore degli immobili situati all’estero il contribuente deve compilare la sezione xvi del quadro rm del modello unico persone fisiche. il versamento ivie deve essere effettuato utilizzando i seguenti codici: 4041 (per i versamenti effettuati dalle persone fisiche); 4042 (per i versamenti effettuati dalle società fiduciarie)

 

Fonte: idealista.it

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