19 Marzo 2024

Secondo la sintesi tracciata dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili ), dopo aver esaminato le pronunce dei Tar Regionali, il rilascio del permesso di costruire con silenzio assenso, introdotto col il Decreto Legge 70/2011, è un principio fondamentale della legislazione statale in materia di governo del territorio, prevale sulle norme regionali, in contrapposizione che prima dell’approvazione del predetto decreto valeva il silenzio rifiuto impugnabile entro 60 giorni al Tar.

Le sentenze visionate lasciano chiaramente intendere che le amministrazioni locali devono attenersi alla norma nazionale, soprattutto quando questa è stata adottata prima della conclusione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire.

Il Tar Lombardia ha affermato che il nuovo metodo per il rilascio del permesso di costruire rientra fra i procedimenti di formazione tacita degli atti autorizzativi, come per il  il Tar Piemonte sostiene che il silenzio-assenso può essere rimosso solo mediante l’esercizio del potere di annullamento di ufficio da parte del Comune.  Il Tar Lazio ha sottolineato il principio in base al quale le modifiche normative devono essere tenute in considerazione se entrano in vigore prima che venga richiesto il titolo abilitativo o che si concluda il procedimento per il suo rilascio.

Per la tutela del privato cittadino alle lunghe inerzie della Pubblica Amministrazione e dai tempi della giustizia, in mancanza di vincoli ambientali,  in mancanza del rilascio di un provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione, nel rispetto delle previsioni di legge si forma il silenzio assenso. Resta comunque fermo il diritto di autotutela della Pubblica Amministrazione, che può annullare il permesso di costruire.

In base al nuovo decreto legge sullo Sviluppo 83/2012, se un immobile è sottoposto a un vincolo tutelato da un ente diverso dal Comune, lo Sportello Unico deve acquisire l’atto di assenso in Conferenza di Servizi. Nel caso in cui l’esito non sia favorevole si crea il silenzio rifiuto.

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