L’attestato di qualificazione energetica deve essere predisposto da professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione od alla realizzazione dell’edificio (art. 2 allegato A comma 2) e, nel caso di nuove costruzioni o di interventi di cui all’art. 3, comma 2 lettera a, asseverato dal direttore dei lavori.
Il direttore dei lavori deve asseverare, inoltre, la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, alle sue eventuali varianti ed alla Relazione Tecnica (art. 28 comma 1 legge 10/91) presentati all’atto della richiesta del titolo abilitativo.