Soprattutto da quest’anno, perché ora il fisco può scoprire versamenti in nero anche attraverso le fatture del gas e della luce .

La tentazione può venire, oppure si rimanda di continuo e alla fine si è fuori tempo massimo. Morale: il contratto d’affitto non viene registrato, locatario e inquilino non versano l’imposta dovuta, e forse pensano di farla franca. Bene, se fino a un po’ di tempo fa poteva anche succedere, d’ora in poi l’idea è da dimenticare.
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A partire dall’anno 2009 il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla Certificazione Energetica degli edifico, nonchè delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al rimpiego delle acque meteoriche.

Sempre dal 1° gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. (art. 1 c.288-289 Legge Finanziaria 2008)
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Con la recente sentenza n. 4838 del 17.9.2007 il Consiglio di Stato ha chiarito quale sia la corretta interpretazione dell’art. 36 del DPR 380/2001 (TU dell’edilizia),

relativo all’accertamento di conformità, ed alla conseguente possibilità di ottenere il permesso di costruire in sanatoria, di interventi realizzati in assenza di permesso o in difformità dallo stesso, ma conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
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Il decreto legislativo 192/05, che reperiva la direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia, prevedeva che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq, sia nel corso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, al termine della costruzione fossero dotati di un attestato di certificazione energetica (art.6 comma 1).

Tale obbligo interessava gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività fosse stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192/05, ovvero dopo l’8 settembre 2005. »» Continua a leggere »»
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