20 Aprile 2024

Il decreto legislativo 192/05, che reperiva la direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia, prevedeva che gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 mq, sia nel corso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, al termine della costruzione fossero dotati di un attestato di certificazione energetica (art.6 comma 1). 

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Tale obbligo interessava gli edifici per i quali la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività fosse stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 192/05, ovvero dopo l’8 settembre 2005.

In mancanza dei previsti decreti attuativi, tra cui, in particolare quello relativo alle “Linee guida nazionali per la certificazione energetica”, tale attestato non poteva essere rilasciato. La situazione è cambiata a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 311/06 che modifica ed integra il D.lgs. 192/05. Infatti, in attesa dei mancati decreti attuativi, è stabilito che l’attestato di certificazione energetica è sostituito, a tutti gli effetti, dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica se stabilita dalla locale amministrazione comunale con proprio regolamento, purchè antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.

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2 thoughts on “Certificazione Energetica: Attestato di qualificazione energetica – Parte 1°

  1. Volevo sapere se qualcuno mi può aiutare sull’argomento “certificazione energetica”
    Vivo in un condominio vecchio 30 anni e il mio amministratore vuole a tutti costi farci fare la certificazione energetica (evidenzio che non è in vendita tutto il condominio) quindi vi chiedo:
    sono costretto a fare la certificazione energetica?
    abbiamo detrazioni o altre cose se la facciamo?
    a cosa puo servire la certificazione se non vendiamo l’interno immobile?
    Grazie mille!!!

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