13 Ottobre 2024

In caso di lavori di ristrutturazione effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, i condomini possono usufruire di una detrazione fiscale dall’Irpef sulle spese sostenute.

edilizia.jpg

La detrazione è pari al 36 per cento delle spese effettivamente sostenute e si calcola su un limite massimo di spesa di 48.000 euro per ciascun anno.

L’agevolazione fiscale spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputata da parte dell’amministratore in base alla tabella millesimale. È necessario, però, che detta quota sia stata realmente versata al condominio entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

La detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni.

Inoltre, nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare, iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute.

Dal primo ottobre 2006, tale limite massimo di spesa deve essere riferito alla singola unità immobiliare. Quindi, se il condominio è proprietario di più immobili sui quali ha eseguito i lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare il limite di 48.000 euro per ciascuno di essi. Detto importo non si cumula con le spese eventualmente sostenute da ogni condomino per interventi di ristrutturazione realizzati nella propria abitazione.

La legge finanziaria per il 2008 proroga questa agevolazione fiscale fino al 31 dicembre 2010.

Fonte: Donnageometra

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *