20 Aprile 2024

Con la Legge n° 40 del 02 aprile 2007 (Legge Bersani) è nato il concetto di portabilità del mutuo così come col proprio numero telefonico da un gestore all’altro. 

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Vuol dire che un mutuatario può trasferire il suo debito ad un’altra banca che gli propone condizioni migliori, riducendo al minimo costi e formalità.

Così, mentre in passato la sostituzione di mutuo implicava la cancellazione della vecchia ipoteca e l’iscrizione di una nuova, quest’operazione può essere ora condotta mediante un unico atto di surrogazione, con conseguente risparmio sui costi notarili e di imposta, il cui pagamento non andrà così ripetuto.
Tra l’altro la Legge 244 del 24 dicembre 2007 (Manovra Finanziaria 2008) stabilisce che con la surrogazione deve essere garantita al cliente “l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura.” Quindi tutta l’operazione può essere condotta senza sopportare spese di sorta, con la sola eccezione dell’atto notarile.
A seguito della sua sottoscrizione la banca subentrante provvederà a saldare il vecchio debito residuo, sostituendosi al creditore originario nella relazione con il mutuatario.

Il debitore si troverà così a rimborsare la nuova banca, alle condizioni concordate con quest’ultima.

In termini fiscali verranno conservati tutti i benefici goduti sul mutuo sostituito.

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1 thought on “La portabilità del mutuo

  1. 😈
    le banche non rispettano la legge.
    ho appena fatto un atto di surroga quindi trasferito il mutuo a tasso variabile presso laltra banca e’ le spese notarili sono state di 1000,00 euro
    mi potete aiutare ???

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