19 Marzo 2024

L’articolo 1, commi 20-24 della legge 24 dicembre 2007, n.244 prevede la proroga sino al 2010 della detrazione pari al 55% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti, introdotta dall’articolo 1, commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, detrazione che per il 2007 non si è applicata per gli impianti di condizionamento con pompa di calore.  

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A partire dal 1° gennaio 2008, per contro, è stabilita l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2009, per la sostituzione, intera o parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale non a condensazione, le cui modalità applicative saranno definite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze e l’estensione dell’agevolazione alle spese sostenute, fino al 31 dicembre 2010;

 per la sostituzione integrale dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici, sempre nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro (articolo 1, comma 347, legge 296/2006). Ai sensi dell’articolo 1, comma 345, della legge 296/2006 (e successive proroghe, sino al 2010 per effetto dell’articolo 1, commi 20-24 della citata legge 244/2007), ai fini del 55% sono agevolati gli interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti, tra le quali rientra la coibentazione delle coperture di un edificio condominiale), che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U. Agli effetti della proroga (quindi, per le annualità 2008-2010), viene poi previsto che i valori di trasmittanza termica, ai fini dell’applicazione del comma 345 dell’articolo 1, della legge 296/2006, siano definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2008, sia per gli interventi sulle strutture opache verticali e sulle finestre, che sulle strutture opache orizzontali, in sostanza è prevista la ridefinizione, tramite decreto da emanare entro il 28 febbraio 2008, dei valori di trasmittanza termica. Trattandosi di intervento su strutture opache orizzontali e non di riqualificazione globale dell’edificio, i requisiti di trasmittanza termica non devono essere certificati in relazione a tutte le unità immobiliari facenti parte del condominio, ma solo in relazione alle unità immobiliari interessate dalla copertura e che partecipano alle spese in base alle regole civilistiche di partecipazione alle spese per il rifacimento delle coperture del tetto.

Fonte: Casa24

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