19 Marzo 2024

Con riferimento agli impianti di cui all’art.1, Dm 22 Gennaio 2008, n.37, le parti contraenti convengono :

a) che la “parte alienante”, con il consenso della “parte acquirente”, non garantisce la conformità degli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto alla normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca in cui detti impianti sono stati realizzati;

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b) di rinunciare di comune accordo all’allegazione al presente contratto della documentazione di cui all’art.;

c) che, ove i beni in oggetto facciano parte di un edificio condominiale, la “parte acquirente” esonera la “parte alienante” dalla prestazione della garanzia di conformità degli impianti condominiali, dichiarando di accettarli nello stato in cui essi attualmente si trovano, di accollarsi ogni onere di ispezione e di informativa sul loro stato presso l’amministrazione del condominio e pure di farsi carico fin da ora di ogni spesa che l’assemblea condominiale deciderà in futuro di sostenere per la conformazione degli impianti condominiali alla normativa sulla loro sicurezza.

Con riguardo alla mancata prestazione, ad opera della parte alienante, della garanzia di conformità, di cui alla lettera a) del comma precedente, la parte acquirente dichiara e riconosce che :

a) il trasferimento dei beni oggetto del presente contratto e il prezzo pattuito e sopra indicato sono stati convenuti tra la parte alienante e la parte acquirente con riferimento all’attuale stato di fatto dei predetti beni e pertanto, in particolare, con riferimento all’attuale stato di fatto degli impianti, non conforme alla normativa in materia di sicurezza;

b) la parte venditrice ha correttamente ed esaurientemente avvertito la parte acquirente circa la non conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza;

c) la parte venditrice ha esaurientemente avvertito la parte acquirente circa i rischi per l’incolumità delle persone e circa i danni alle cose che possono derivare dall’assenza di conformità degli impianti rispetto alla normativa in materia di sicurezza.

Ai fini di quanto precede, la parte acquirente dichiara:

1) di aver visitato e ispezionato con attenzione i beni oggetto del presente contratto, di conoscerne lo stato di fatto e, in particolare, di aver esaminato con cura lo stato degli impianti e di essere perfettamente a conoscenza della loro non conformità alla normativa in materia di sicurezza;

2)di aver accettato di acquistare i beni in oggetto nello stato in cui si trovano, e pertanto dotati di impianti non conformi alla normativa in materia di sicurezza, e di aver irrevocabilmente rinunciato a pretendere dalla parte alienante l’adeguamento degli impianti alla normativa in materia di sicurezza;

3) di rinunciare irrevocabilmente, ai sensi dell’articolo 1490 del C.C., alla garanzia di conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza di cui all’art.13 del Dm 37/08;

4)di farsi interamente carico degli oneri e delle spese di adeguamento degli impianti alla normativa in materia di sicurezza e di manlevare la parte alienante da ogni responsabilità al riguardo;

5)di essere perfettamente a conoscenza e di farsi interamente carico dei rischi per l’incolumità delle persone e dei danni alle cose che possono derivare dalla assenza di conformità degli impianti rispetto alla normativa in materia di sicurezza;

6)di manlevare la parte alienante da qualsiasi responsabilità d’ora in poi derivi a causa di danni alle persone o alle cose procurati dall’assenza di conformità degli impianti alle norme in materia di sicurezza.

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2 thoughts on “Come redigere l’accordo nei fabbricati Non a Norma

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