6 Dicembre 2024

Con la Risoluzione n. 231/E del 6.6.2008 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile costruito o acquistato da non più di cinque anni, e chiarisce che, per gli immobili di nuova costruzione, la decorrenza del suddetto quinquennio inizia dal momento in cui il bene è idoneo ad espletare la sua funzione.

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In proposito si ricorda che l’art. 67, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir – DPR 917/1986) stabilisce che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni sia assoggettata a tassazione come reddito diverso, tranne nei casi di vendita di immobili acquistati per successione o di immobili destinati per la maggior parte del periodo intercorrente tra l’acquisto e la vendita ad abitazione principale del cedente o di suoi familiari. Per la determinazione della data di inizio del possesso del bene, l’Agenzia indica due distinti criteri, ossia:
•nel caso di acquisto di immobili già esistenti, il calcolo del periodo di possesso parte dalla data del relativo atto d’acquisto;
•nel caso di immobili di nuova costruzione, ci si riferisce alla data di realizzazione del bene.
A riguardo di quest’ultimo punto, l’Agenzia, d’accordo con quanto già espresso nella precedente circolare n. 12/E del 1.3.2007 e con il disposto normativo dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Leg.vo 504/1992, circostanzia che, in ambito tributario, un immobile in costruzione si considera ultimato nel momento in cui se ne attesti la sostanziale fruibilità, indipendentemente dal fatto che ne sia già avvenuto l’accatastamento o sia già stata rilasciata la certificazione in sede di collaudo.Da quanto esposto consegue perciò, con particolare riferimento alla fattispecie esaminata, ed anche in accordo con il parere già espresso con la circolare n. 38/E del 12.8.2005, che la data di ultimazione di un immobile, realizzato e poi concesso in affitto, coincide con quella indicata sul relativo contratto di locazione registrato.
Si ricorda peraltro che con la recente risoluzione n. 218/E del 30.5.2008 l’Agenzia ha precisato che la circostanza di effettivo utilizzo dell’immobile come dimora principale, anche se diversa da quella risultante dai registri anagrafici, deve essere dimostrata sulla base di circostanze oggettive.

Fonte: Donnageometra

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