L’accatastamento per nuova costruzione è il censimento del bene che il proprietario presenta presso il catasto ai fini di attribuire il valore fiscale al bene posseduto. Per determinare il valore il tecnico esegue una stima dei fabbricati limitrofi al fine di accertare quale tipo di classamento è più congruo, facendo riferimento a fabbricati con caratteristiche simili nella zona. Una volta registrato l’accatastamento per nuova costruzione il catasto ha tempo un anno per verificare i dati del classamento inseriti dal tecnico.
Certificato di agibilità
Sommario
1. Il certificato di agibilità
2. La mancanza del certificato di agibilità: la tesi della nullità del contratto di compravendita
3. La tesi della compravendita di un aliud pro alio
4. L’importanza del ruolo del notaio
5. Conclusioni
Scoperti 570mila immobili fantasma
Nell’ultimo anno sono stati scoperti altri 571 mila immobili ‘fantasma’, cosi’ in tutta Italia il numero complessivo supera i due milioni. A rilevarlo e’ l’Agenzia del Territorio, che ha presentato l’indagine completa sui fabbricati nascosti al catasto.
Finora l’iniziativa ha permesso di portare alla luce quasi 200 milioni di rendite catastali. A ‘sfuggire’ al catasto sono soprattutto le abitazioni (33%).
Denuncia dei fabbricati inagibili
In caso di inagibilità di un fabbricato per accertato degrado fisico (ad esempio fabbricato diroccato, pericolante o fatiscente) o per obsolescenza funzionale, strutturale o tecnologica non superabile con interventi di manutenzione, è possibile inoltrare, entro il 30 giorni dal verificarsi delle variazioni, all’Ufficio del Territorio competente una denuncia per la richiesta di attribuzione di una nuova rendita catastale.
Come e quando effettuare la denuncia
Come accennato, in alcuni casi è possibile farsi attribuire una nuova rendita catastale che tenga conto di particolari situazioni in cui l’immobile viene a trovarsi e che, di fatto, ne impediscono un adeguato utilizzo.
Cessione abitazione principale prima del quinquennio
Con la Risoluzione n. 231/E del 6.6.2008 l’Agenzia delle Entrate torna sul tema della tassazione della plusvalenza realizzata dalla vendita di un immobile costruito o acquistato da non più di cinque anni, e chiarisce che, per gli immobili di nuova costruzione, la decorrenza del suddetto quinquennio inizia dal momento in cui il bene è idoneo ad espletare la sua funzione.
In proposito si ricorda che l’art. 67, comma 1, lettera b), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir – DPR 917/1986) stabilisce che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da meno di cinque anni sia assoggettata a tassazione come reddito diverso,