29 Marzo 2024

Cassazione, Sentenza n. 30842 del 30/7/2008
La funzione del sottotetto è quella di proteggere l’appartamento dai fattori atmosferici (caldo, freddo, umidità), per cui la trasformazione di esso in locali abitativi deve considerarsi opera nuova, incidente anche sugli standard urbanistici, e per questo necessitante del permesso di costruire.

sottotetto

La Corte si è così pronunciata dopo aver esaminato un caso relativo a lavori di trasformazione di un sottotetto in due distinte ed autonome unità abitative, da realizzarsi in zone sottoposta a vincolo paesaggistico. Nella stessa pronuncia si rinvengono due ulteriori importanti affermazioni di principio:
– l’avvenuta prescrizione del reato di abusivismo edilizio non cancella l’abusività dell’opera, ma determina unicamente la non perseguibilità penale del responsabile;
– per poter qualificare lavori quali di manutenzione ordinaria o straordinaria occorre che gli stessi siano eseguito su immobile in regola con i titoli edilizi.

Fonte:Donnageometra

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