27 Luglio 2024

Per l’ Agenzia delle Entrate una società che possiede immobili dati in locazione non può beneficiare della detrazione del 55% delle imposte sui redditi prevista per la riqualificazione energetica degli edifici.


Tale affermazione è contenuta nella Risoluzione n. 340 del 1° agosto 2008, diffusa in un quesito in base al quale venivano chiesti chiarimenti in merito alle modalità di ripartizione della detrazione tra i soci di una società in accomandita semplice della detrazione del 55% per interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su alcuni immobili (di proprietà della società) concessi in locazione. Dopo aver precisato che anche i soggetti titolari di reddito d’impresa che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi su edifici esistenti da essi posseduti o detenuti (art. 2 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni) possono usufruire della detrazione introdotta dalla Legge Finanziaria 2007, l’Agenzia delle Entrate afferma che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso “l’attribuzione di un beneficio riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi”.
Ne consegue che la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d’impresa, compete soltanto per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Per le imprese, quindi, l’agevolazione non può riguardare gli interventi realizzati su beni oggetto dell’attività esercitata.
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, che in verità appare eccessivamente restrittiva, ha suscitato numerose polemiche e proteste da parte delle associazioni che riuniscono le imprese immobiliari e le imprese di costruzione.

Fonte:Donnageometra

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