27 Luglio 2024

L’articolo 35 ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica, all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del  Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.

certificazione-energetica
La Commissione europea, nel quadro della procedura d’infrazione per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, sta  chiedendo  in questi giorni  alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.Il richiamo , per quanto ne sappiamo (fonte:donnegeometra) era già pronto nei tavoli di Bruxelles, ma ha subito ritardi per motivi legati alla traduzione dei documenti.

Fonte articolo:donnegeometra

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *