20 Aprile 2024

Ancora 30 giorni di proroga per la presentazione delle domande d’accesso ai contributi per la riparazione di alloggi con esito di agibilita’ B e C, misure ad hoc e incremento degli importi destinati al miglioramento sismico per aggregati edilizi composti da piu’ edifici, ma anche la possibilita’ di effettuare interventi di rafforzamento localizzato sugli alloggi classificati in categoria A.

terremoto_friuli_2

Sono le principali novita’ contenute in una nuova ordinanza di protezione civile per accelerare il processo di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma. In particolare, per gli edifici inclusi in aggregati edilizi in muratura e’ previsto che si proceda a un intervento unitario di rafforzamento e miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversita’ di classificazione di agibilita’ attribuita alle singole parti. La domanda di contributo deve essere presentata dai proprietari delle singole unita’ immobiliari costituiti in un consorzio obbligatorio che, se rappresentativo della proprieta’ di almeno il 51% delle superfici utili complessive, delibera anche in sostituzione dei proprietari che non hanno aderito. L’importo complessivo finanziato per le parti strutturali dell’aggregato e’ determinato dalla somma degli importi spettanti a ciascun edificio, ma in presenza di edifici classificati E e’ possibile l’equiparazione degli edifici con esito A a quelli con esito B, e la maggiorazione del 30% dei contributi relativi a edifici con esito B e C da impiegare per le parti strutturali dell’aggregato nella loro interezza, secondo le necessita’ indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato, indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti. Inoltre, per garantire l’ottimizzazione degli interventi di riparazione dell’edificio e delle singole unita’ immobiliari, evitando duplicazioni dei lavori, e garantendo la sicurezza in presenza di piu’ cantieri contemporanei, l’ordinanza prevede che il progettista, il direttore dei lavori e il responsabile della sicurezza incaricati dall’amministratore di condominio coordinino i loro omologhi operanti sulle singole unita’ immobiliari.

Fonte: AGI

Autore

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *