12 Ottobre 2024

E’ stato pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, ed è in vigore dalla stessa data, il D.L. 25/03/2010, n.40, che contiene importanti misure di sostegno all’attività produttiva ed ai consumi, nonché per lo snellimento degli adempimenti burocratici connessi all’attività edilizia.

Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL 40/2010.

Prima di farsi questa più che legittima domanda il cittadino o l’operatore dell’edilizia deve chiedersi in quale regione e in quale comune si opera. Domanda non leziosa perché il DL 40 all’art. 5 liberalizza l’attività edilizia libera ma non dappertutto modificando l’art. 6 del DPR 380/2001.Infatti parecchie Regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno regolamentato da tempo la materia della manutenzione straordinaria e introdotto dei criteri più restrittivi. E qui già nasce un primo problema di disparità di trattamento dei cittadini da regione a regione.

Più fortunati i cittadini delle Regioni che finora non hanno regolamentato la materia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di già provvedimenti in linea con il DL n. 40. Alla fine della conta rimangono tre Regioni-limbo (Lazio, Piemonte e Veneto) dove vi sono dubbi sull’applicabilità del DL n. 40 perché richiedono la DIA per la manutenzione straordinaria ma sulla base di leggi precedenti al DPR 380/2001.

Veniamo al merito del provvedimento. Anzitutto le opere non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari o aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne…) dell’edificio. In secondo luogo si devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le attive soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi “il certificato stesso, ove previsto, e’ rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista”. Qualora sia richiesto per legge il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la pronuncia sulla conformità deve avvenire entro 30 giorni.

Ecco in sintesi i principali provvedimenti liberalizzati:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (quindi via libere alle strutture temporanee);
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) il cittadino dovrà darne comunicazione, “anche per via telematica”, al Comune allegando le autorizzazioni obbligatorie. Nel caso della manutenzione straordinaria occorre fornire anche i dati dell’impresa che eseguirà i lavori.

E’ utile richiamare al lettori quali siano gli interventi considerati di manutenzionaria straordinaria. Lo spiega l’art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “”le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Altre misure contenute nel decreto-legge
Il provvedimento contiene misure tese a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente e la sicurezza del lavoro.
Sono previsti contributi al consumo per il 2010, variabili a seconda dei prodotti, che saranno erogati fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun settore (principalmente la mobilità sostenibile, motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici, cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica).

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26/03/2010, ed è in vigore dalla stessa data, il D.L. 25/03/2010, n.40, che contiene importanti misure di sostegno all’attività produttiva ed ai consumi, nonché per lo snellimento degli adempimenti burocratici connessi all’attività edilizia.

Dura  la critica del Consiglio Nazionale dei Geometri che ha affermato di condividere il tentativo di snellimento delle procedure edilizie ma “la presenza di un tecnico che si assuma la responsabilità della dichiarazione di conformità alla legge di intervento è necessaria. E non è un compito che si può assegnare ad un’impresa senza una qualifica“.

Che cosa liberalizza e che cosa non liberalizza il DL 40/2010.

Prima di farsi questa più che legittima domanda il cittadino o l’operatore dell’edilizia deve chiedersi in quale regione e in quale comune si opera. Domanda non leziosa perché il DL 40 all’art. 5 liberalizza l’attività edilizia libera ma non dappertutto modificando l’art. 6 del DPR 380/2001.

Infatti parecchie Regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano) hanno regolamentato da tempo la materia della manutenzione straordinaria e introdotto dei criteri più restrittivi. E qui già nasce un primo problema di disparità di trattamento dei cittadini da regione a regione.

Più fortunati i cittadini delle Regioni che finora non hanno regolamentato la materia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Marche, Molise, Puglia) e di quelle (Friuli-Venezia Giulia e Sardegna) che hanno di già provvedimenti in linea con il DL n. 40. Alla fine della conta rimangono tre Regioni-limbo (Lazio, Piemonte e Veneto) dove vi sono dubbi sull’applicabilità del DL n. 40 perché richiedono la DIA per la manutenzione straordinaria ma sulla base di leggi precedenti al DPR 380/2001.

Veniamo al merito del provvedimento. Anzitutto le opere non devono comportare aumento del numero delle unità immobiliari o aumento delle volumetrie o delle superfici e non devono riguardare le parti strutturali (muri portanti, travi, architravi, colonne…) dell’edificio. In secondo luogo si devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. Per le attive soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi “il certificato stesso, ove previsto, e’ rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista”. Qualora sia richiesto per legge il parere di conformità del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, la pronuncia sulla conformità deve avvenire entro 30 giorni.

Ecco in sintesi i principali provvedimenti liberalizzati:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche (no rampe, ascensori esterni/manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni (quindi via libere alle strutture temporanee);
g) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
h) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di;
i) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici.
l) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Per gli interventi di cui lettere b), f), h), i) e l) il cittadino dovrà darne comunicazione, “anche per via telematica”, al Comune allegando le autorizzazioni obbligatorie. Nel caso della manutenzione straordinaria occorre fornire anche i dati dell’impresa che eseguirà i lavori.

E’ utile richiamare al lettori quali siano gli interventi considerati di manutenzionaria straordinaria. Lo spiega l’art. 3 dello stesso DPR 380/2001: “”le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unita’ immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.

Altre misure contenute nel decreto-legge
Il provvedimento contiene misure tese a migliorare la qualità della vita e dell’ambiente e la sicurezza del lavoro.
Sono previsti contributi al consumo per il 2010, variabili a seconda dei prodotti, che saranno erogati fino ad esaurimento delle somme stanziate per ciascun settore (principalmente la mobilità sostenibile, motocicli elettrici, abitazioni, elettrodomestici, cucine, macchine agricole, gru, motori per la nautica).

Fonte: donnegeometra

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1 thought on “Semplificazione Edilizia

  1. Salve, leggendo l’articolo mi sono soffermato su quanto ha riportato tra parentesi al commentare la lettera f) “quindi via libera alle strutture temporanee”.
    Quindi a suo parere c’è la possibilità di reiterare la richiesta ?

    Grazie

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