19 Marzo 2024

L’Iva con aliquota agevolata al 10% trova applicazione ai lavori di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati residenziali.Per usufruirne non occorre indicare in fattura il costo della manodopera utilizzata (fino al 13 maggio 2011, l’indicazione era obbligatoria per beneficiare del 36% sulle spese di recupero del patrimonio edilizio e del 55% sulle spese per il risparmio energetico).

L’Iva al 10% si applica, in particolare, a:

– prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;
– acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

L’aliquota agevolata si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, ossia a quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta, infine, sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

L’aliquota Iva ridotta nel condominio

L’aliquota Iva del 10% prevista per le prestazioni che riguardano gli interventi di manutenzione delle parti comuni di condomini destinati prevalentemente ad abitazione, cioè edifici la cui superficie totale dei piani fuori terra destinata per oltre il 50% a uso abitativo, applicabile anche alle prestazioni di manutenzione di impianti tecnologici (quali ascensori, impianti di riscaldamento eccetera).
L’aliquota ridotta non è applicabile alle prestazioni dei professionisti (geometra, ingegnere, architetto eccetera) e alle prestazioni che non possono inquadrarsi nell’edilizia, come la pulizia delle aree comuni condominiali.

Fonte: news.attico.it

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