19 Marzo 2024

Gli agenti immobiliari iscritti a ruolo che esercitano l’attività nelle forme previste dalla legge devono aggiornare la propria posizione entro il 12 maggio 2013.
Questo è quanto prevede l’art. 11 del Decreto Ministero Sviluppo Economico, 26 ottobre 2011.Per regolarizzarsi devono compilare e trasmettere telematicamente, alla Camera di Commercio della Provincia nel cui circondario hanno stabilito la sede principale della propria attività, il modello “MEDIATORI”. Tale modello (sezione “Aggiornamento posizione RI/REA”), da compilare per ciascuna sede o unità locale, è scaricabile accedendo al sito del Ministero.

L’obbligo di aggiornamento delle posizioni di tutti gli agenti immobiliari italiani scade il 12 maggio 2013 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.10 del 13 gennaio 2012 dei relativi decreti ministeriali (l’art.15 DM così prevede: “Le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia decorsi centoventi giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, al fine di consentire gli adeguamenti tecnici dei sistemi informatici”).

Chi non adempie quest’obbligo entro il termine fissato del 12 maggio 2013 rischia l’inibizione alla continuazione dell’attività, mediante provvedimento del Conservatore del registro delle imprese.

Cosa si deve fare.

A) Per le nuove iscrizioni di imprese o persone fisiche, occorre compilare la modulistica contenuta nel Decreto per presentare la domanda di iscrizione.
Una volta che il competente ufficio della CCIAA (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ) ha ricevuta la domanda, provvede a:
– assegnare immediatamente la rispettiva qualifica professionale;
– avviare contestualmente la verifica circa il possesso dei requisiti, da concludersi entro 60 giorni;
– iscrivere i relativi dati nel Registro delle imprese, se l’attività denunciata è svolta in forma di impresa, oppure nell’apposita sezione del REA, se l’attività non è svolta in forma di impresa (per esempio nel caso di dipendenti abilitati che lavorano per conto di aziende d’intermediazione immobiliare).

Se la CCIAA accerta la mancanza dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività, viene disposto, con provvedimento del conservatore, il divieto di prosecuzione dell’attività (salvo la regolarizzazione della stessa entro il termine di 30 giorni).

B) Per l’aggiornamento delle posizioni in attività (passaggio dai ruoli soppressi al Registro Imprese o al REA) si deve compilare la sezione «AGGIORNAMENTO POSIZIONE RI/REA» del modello «MEDIATORI» per ciascuna sede o unità locale e farla giungere all’ufficio del registro delle imprese della CCIAA, in via telematica, entro e non oltre il 12 maggio 2013.

C) Le posizioni non in attività, cioè le persone fisiche iscritte nel ruolo che non svolgono l’attività presso alcuna impresa alla data del 12 maggio 2012, devono compilare la sezione «ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE (TRANSITORIO)» del modello «MEDIATORI» e la inoltrano in via telematica alla Camera di Commercio entro il 12 maggio 2013. Chi non adempie quest’obbligo entro il termine stabilito perde la possibilità d’iscriversi nell’apposita sezione del REA.

La via telematica adottata dal Governo consiste in ComunicaStarweb: un servizio gratuito on-line per la predisposizione di pratiche di Comunicazione Unica indirizzate al Registro Imprese, all’Albo Imprese Artigiane (ove la normativa regionale lo consenta), all’INPS, all’INAIL e all’Agenzia delle Entrate.

Gli ALLEGATI o la modulistica per presentare la comunicazione sono contenuti all’interno del Decreto, in particolare:
– Allegato A: Modello “MEDIATORI” per la segnalazione di inizio attività, per la dichiarazione di possesso dei requisiti, per la richiesta di iscrizione nell’apposita sezione REA, per la comunicazione di eventuali modifiche, per l’aggiornamento della posizione RI/REA;
– Allegato B: modello intercalare “REQUISITI” per l’indicazione dei requisiti posseduti dal titolare/dai legali rappresentanti, dal preposto, dai soggetti che svolgono l’attività per conto dell’impresa.

L’Allegato C, invece, presenta il modello cui dovrà conformare la tessera personale di riconoscimento che sarà rilasciata dall’ufficio del registro delle imprese.

 

Fonte: http://news.attico.it

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